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Disegni ed indicazioni geografiche nel progetto di riforma del Codice di Proprietà Industriale
Emanuela Truffo, Partner Studio Legale Jacobacci e Associati
L’intervento illustra le novità introdotte dal progetto di riforma del Codice di Proprietà Industriale nel regime legale dei disegni e delle indicazioni geografiche. In tale prospettiva di analisi, l’autore – dopo aver fornito definizione della fattispecie – si sofferma sulla portata innovativa del progetto.
The paper illustrates the innovations introduced by the reform project of the Industrial Property Code in the legal regime of designs and geographical indications. In this perspective of analysis, the author – after providing a definition of the case – focuses on the innovative scope of the project.
Il progetto di riforma del Codice di Proprietà Industriale (qui di seguito, per brevità, d.d.l.) introduce talune importantissime novità nel regime legale dei disegni – quelli che tradizionalmente sono definiti dalla dottrina italiana come modelli ornamentali – e delle Indicazioni Geografiche. In entrambi i casi il legislatore sembra avere fatte proprie quelle istanze degli operatori del diritto e del mondo dell’impresa che vede, dunque, potenzialmente data piena risposta a delle problematiche di natura tecnico-giuridica e al contempo pratica che da anni impattano sulla gestione di queste privative industriali.
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Sommario:
1. I disegni – modelli ornamentali - 2. Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - 3. Conclusioni
1. I disegni – modelli ornamentali
Un elaborato che sia degno della tutela a titolo di disegno può ricevere una piena protezione a condizione che sia nuovo ed abbia carattere individuale. Del carattere individuale non si parlerà nel presente elaborato, posto che è elemento della fattispecie non coinvolto nel d.d.l. Per contro, è opportuno svolgere talune riflessioni sul concetto di novità e, soprattutto, su quelle che devono essere le condotte per evitare la perdita di tale requisito e, conseguentemente, il venir meno del titolo di privativa industriale. In buona sostanza, il concetto di novità è strettamente interconnesso a quello di predivulgazione: qualsivoglia disegno è suscettibile di essere protetto con apposito titolo di privativa industriale nella misura in cui non sia divulgato al mercato prima del deposito della domanda di registrazione. In altri termini ed in estrema sintesi, un disegno è nuovo nella misura in cui non sia predivulgato. È opportuno in questa sede precisare che il Regolamento sul design comunitario prevede la possibilità di ottenere una tutela limitata nel tempo (3 anni anziché 25) per tutti quei disegni che siano dotati di carattere individuale e che, quindi, potrebbero potenzialmente, laddove non predivulgati, essere oggetto di una privativa “piena” nell’eventualità in cui vengano divulgati al mercato, laddove per “mercato” si intende “lo spazio [continua ..]
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2. Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
Il d.d.l., all’Art. 1, propone una modifica all’art. 14 CPI, volta a rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine italiane e unioniste, in favore della competitività dell’industria del food. In particolare, estende il divieto di registrazione come marchi d’impresa a tutti i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte. Al suo art. 13, il d.d.l. rafforza la legittimazione dei Consorzi ed introduce, per il caso di loro assenza, al Ministero delle politiche agricole e alimentari, a proporre opposizione avverso le domande di marchio usurpative così come descritte all’art. 1 d.d.l. (enfasi aggiunta per evidenziare le modifiche normative delle quali si discute). Se in materia di disegni l’intervento del legislatore sarà di maggiore portata innovativa, nell’ambito della legislazione in materia di denominazioni di origine le proposte di riforma sono di minore portata, andando, però, a coprire un’area scoperta di intervento per tutte quelle denominazioni che ancora non hanno un consorzio di tutela e che pure costituiscono un’importante leva di mercato.
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3. Conclusioni