Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La crisi degli Enti del Terzo Settore (di Luciano M. Quattrocchio, Professore di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Torino, Dottore commercialista e Revisore legale – Bianca M. Omegna, Dottore commercialista e Revisore legale)


L’intervento illustra il quadro normativo di riferimento in materia di crisi degli Enti del Terzo Settore. In tale prospettiva di analisi, gli autori – dopo aver richiamato le novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore e dal Codice della Crisi, nonché la disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali – analizzano l’insolvenza dell’impresa sociale e della cooperativa sociale.

Parole chiave: Terzo Settore – Codice della Crisi – Enti.

The crisis of the Entities of the Third Sector

The paper illustrates the regulatory framework within the context of ​​crisis of the Third Sector Entities. In this perspective of analysis, the authors – after recalling the innovations introduced by the Third Sector Reform and the Crisis Code, as well as the regulations for Third Sector Entities other than social enterprises – analyze the insolvency of the social enterprise and of the social cooperative.

Keywords: Third Sector – Crisis Code – Entities.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali - 3. L’insolvenza dell’impresa sociale - 4. L’insolvenza della cooperativa sociale


1. Premessa

A norma dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono considerati enti del terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore». Il successivo art. 5, comma 1, stabilisce che «Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Da tale norma discende che gli enti del terzo settore – escluse le imprese sociali, cui sono assimilate le cooperative sociali, che svolgono istituzionalmente attività d’impresa (commerciale o meno) – possono rientrare nell’am­bito della “commercialità” limitatamente alle attività esercitate «per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Peraltro, va segnalato come l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, preveda che «Oltre che nel Registro Unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo del­l’iscrizione nel registro delle imprese». Da tale norma si trae conferma che vi potrebbero essere enti del terzo settore “commerciali”, che, pur rimanendo nell’alveo della non lucratività, si caratterizzano per l’esercizio di un’attività imprenditoriale in via prevalente. Lo stesso d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non introduce una [continua ..]


2. Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali

Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali possono, come si è detto, svolgere anche attività commerciale in via esclusiva o principale. E, se l’attività commerciale riveste i requisiti della professionalità e dell’organiz­zazione previsti dall’art. 2082 c.c. e rientra tra le attività elencate nell’art. 2195 c.c., si è in presenza di una vera e propria impresa commerciale. Al proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se esercitano attività commerciale in via esclusiva e principale», precisando che la natura di ente non commerciale dei soggetti in questione prevista dalla legislazione tributaria, nonché la decommercializzazione di alcune attività, non preclude l’assoggettamento di tali enti a fallimento (Cass. 20 giugno 2000, n. 8374). Ha peraltro precisato che «L’ente associativo dedito esclusivamente all’at­tività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l’erogazione di contributi predetti, esclude che l’ente medesimo svolga un’attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi» (Cass. 21 ottobre 2020, n. 24489). Ha, peraltro, confermato che «L’identificazione quale requisito essenziale dell’attività d’impresa dell’economicità della gestione, in luogo dello scopo di lucro soggettivo, permette, inoltre, di riconoscere lo status di imprenditore a tutti gli enti di tipo associativo che in concreto svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale (cfr. Cass. n. 8374 del 2000), anche a quelli del libro I del codice civile, una volta che l’attività svolta è stata svincolata dallo schema giuridico adottato. Conseguentemente, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale, rileva “soltanto che l’ente abbia [continua ..]


3. L’insolvenza dell’impresa sociale

L’impresa sociale viene definita dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 come “organizzazione privata” costituita anche in forma societaria classica (e quindi non solo in società cooperativa ma anche in s.r.l. ed in s.p.a. ed in altro ente non personificato) che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività; mentre, non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla l. n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. In questo caso le disposizioni sull’impresa sociale, risultano applicabili, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della citata l. n. 381/1991, come modificato ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/2017. Le cooperative sociali, pertanto, sono automaticamente imprese sociali, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione dell’ente, la cui applicazione a questi enti è infatti esclusa. Alle imprese sociali si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme del codice del terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento – ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa – adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 112/2017. La disciplina [continua ..]


4. L’insolvenza della cooperativa sociale