Nell’ambito della riforma del Terzo Settore, l’intervento mira ad illustrare l’attuale disciplina per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS), elemento qualificante della riforma. In tale contesto d’indagine, l’autore si sofferma sui requisiti statutari degli Enti del Terzo Settore, nonché sulle modalità procedimentali per l’iscrizione.
Parole chiave: Terzo Settore – riforma – iscrizione.
Registration in the Single National Register of the Third Sector: statutory requirements of the ETS and procedural procedures. The point of the situation As part of the Third Sector reform, the paper aims to illustrate the current discipline for registration in the Single National Register of the Third Sector (so-called RUNTS), a qualifying element of the reform. In this context, the author focuses on the statutory requirements of the Third Sector Entities, as well as on the procedures for registration.
Keywords: Third Sector – reform – registration.
La riforma del Terzo Settore ha avuto una lunghissima gestazione normativa iniziata con la legge delega del 6 giugno 2016 numero 106 in attuazione della quale sono stati emanati i decreti legislativi del 3 luglio 2017 numero 112 (relativo all’impresa sociale) e numero 117 (relativo al codice del terzo settore) entrati in vigore il 3 agosto 2017. Ci sono stati, poi, i decreti correttivi del 2018 e una serie di interventi normativi che hanno disposto successivi rinvii dei termini previsti dalle disposizioni transitorie, in parte antecedenti all’emergenza coronavirus e in parte collegati all’epidemia. Il quadro si è recentemente completato con il decreto del Ministro del Lavoro del 15 settembre 2020, n. 106 e, più recentemente, col decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 che ha definito le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione e la tenuta e la conservazione del registro unico nazionale del terzo settore.
Gli obiettivi della riforma erano quelli di riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione che consentissero di superare la previgente situazione che, come ben sappiamo, era caratterizzata e continua ancora ad essere caratterizzata, da una pluralità di registri e albi disciplinati da una congerie di normative nazionali o regionali.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) costituisce, quindi, uno degli elementi qualificanti della riforma del Terzo Settore.
La disciplina generale del RUNTS si trova negli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore (c.d. CTS) i quali ne prevedono l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilendone la gestione telematica su base territoriale dall’ufficio statale tramite gli uffici regionali e provinciali, per le province autonome. Il RUNTS è pubblico ed è consultabile dagli interessati e dalle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla struttura il Registro si compone di sette sezioni in base alla specifica categoria di appartenenza dell’ente, quindi abbiamo le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e gli altri enti del terzo settore (sezione quest’ultima di carattere residuale volta a consentire l’iscrizione anche ad enti che sono in possesso dei requisiti generali degli ETS, ma che non si riconoscano in una specifica categoria, il che probabilmente consentirà anche l’iscrizione di nuove tipologie organizzative).
L’eventuale istituzione di nuovo sezioni è rimessa ad un decreto ministeriale.
È esclusa la possibilità che un ente sia iscritto in più di una sezione con la [continua..]