Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Quale allerta per l'intercettazione tempestiva della crisi? Un'analisi introspettiva alla ricerca di possibili soluzioni endogene (di Daniele Gasbarro, Cultore di “Ristrutturazione delle Imprese” presso l’Università La Sapienza di Roma. Dottore Commercialista in Roma, Revisore legale dei conti)


Il saggio si pone l’obiettivo di alimentare il dibattito sulla vexata quaestio dell’allerta per l’intercettazione tempestiva della crisi d’impresa. In tale prospettiva di analisi, l’autore – con trattazione di tipo teoretico e osservazioni logico-deduttive – approfondisce le previsioni del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, il D.L. 118/2021 e i sistemi “interni” di allerta, per poi terminare con una proposta di rivisitazione dell’attuale sistema di allerta.

 

What alert for the prompt interception of the crisis? An introspective analysis in search of possible endogenous solution

The essay aims to fuel the debate on the vexed question of the alert for the timely interception of the business crisis. In this perspective of analysis, the author – with a theoretical treatment and logical-deductive observations – deepens the provisions of the Crisis and Insolvency Code, the Legislative Decree 118/2021 and the "internal" alert systems, and ends with a proposal to review the current alert system.

Keywords: alert – business crisis – proposal.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Considerazioni sull’allerta prevista dal CCI - 3. Considerazioni sull’«allerta» prevista dal d.l. n. 118/2021 - 4. I sistemi “interni” di allerta - 5. Una proposta di revisione del sistema di allerta e un possibile disegno di ricerca - 6. Conclusioni - Bibliografia - NOTE


1. Introduzione

La pandemia che infuria a livello planetario da oltre due anni ha cagionato rilevantissimi effetti economici, tra l’altro, a carico delle imprese. Il legislatore ha preso atto della difficoltà di implementazione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) in un contesto socio-ambientale notevolmente stressato. È emersa, in particolare, la consapevolezza dell’inopportunità di attuare il sistema di allerta ex artt. 12 ss. CCI nell’attuale contingenza socioeconomica. Sarebbe stato altissimo il rischio di “trascinare” dinanzi all’OCRI molte imprese che vivono una temporanea situazione di difficoltà, potenzialmente superabile, perlopiù innescata dalla pandemia. L’emergenza ha indotto il legislatore, pertanto, a rimettere mano alla disciplina della crisi, sempre nel solco della tutela della continuità aziendale che costituisce il leitmotiv normativo. La c.d. “miniriforma” partorita dalle officine parlamentari tra agosto e dicembre dello scorso anno, in un crescendo rossiniano di produzione legislativa, ha battuto due direttrici convergenti [1]. Da un lato, infatti, è stato introdotto l’istituto della Composizione Negoziata della Crisi [2], dall’altro è stata rinviata al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del CCI e, addirittura, al 31 dicembre 2023 quella del sistema di allerta. L’istituto di nuovo conio rappresenta un’ulteriore possibilità per l’impren­ditore di gestire la crisi esternamente al perimetro delle procedure concorsuali, e si inserisce nel solco ormai tracciato della gestione prevalentemente privatistica della crisi. L’istituto è piuttosto accattivante e attrattivo, perché vi si accede facoltativamente o, sia consentito, motu proprio; ciò postula, al contempo, un’evoluzione della cultura imprenditoriale improntata alla responsabilità in tema di rilevazione tempestiva della crisi. È opportuno rilevare, a tal proposito, che l’accesso all’istituto è subordinato alla verifica delle “concrete prospettive di risanamento” sulla base di una sorta di “autodiagnosi” effettuata dall’imprenditore. Basti qui rammentare che questa deriva, come stabilito dal Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021, dal confronto tra il debito corrente e i flussi finanziari nel brevissimo termine. Anche nel [continua ..]


2. Considerazioni sull’allerta prevista dal CCI

In questo paragrafo chi scrive cercherà di fornire talune notazioni critiche sul sistema di allerta previsto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. CCI) sul quale si è sviluppato un nutritissimo dibattito all’interno del quale sono emerse posture distanti tra i vari commentatori. L’obiettivo del paragrafo, pertanto, consta in una riflessione sui principali punti critici dell’istituto avvalendosi di taluni autorevoli contributi, senza alcuna pretesa di esaustività in considerazione della copiosa letteratura prodotta. È bene rilevare, sin dall’esordio, che l’istituto dell’allerta previsto dal CCI non è stato al momento espunto dall’ordinamento, sebbene l’entrata in vigore sia stata oggetto di un rinvio a lunga gittata [3]. È opportuno richiamare, al debutto di questo paragrafo, che il sistema di allerta previsto dagli artt. 12 ss. CCI, come è ampiamente noto, prevede una struttura piramidale al cui vertice si colloca l’esame del patrimonio netto, in una posizione intermedia il risultato assunto dal DSCR (Debit Service Cover Ratio) e, infine, gli indici settoriali emanati dal CNDCEC. L’art. 13 CCI, tuttavia, riconosce all’impresa la facoltà di predisporre autonomamente indici funzionali alla rilevazione della crisi. Prima di addentrarsi nell’esame di talune autorevoli posizioni dottrinali, dalle quali trarre spunti di riflessione, è opportuno risalire all’origine e alla ratio dell’istituto dell’allerta che è ascrivibile a impulsi di carattere sovranazionale che ne hanno sollecitato l’innesto nel nostro ordinamento [4]. Ma si consideri anche che la ridotta dimensione delle imprese domestiche è stato un ulteriore elemento favorente l’innesto nel nostro ordinamento del sistema di allerta [5]. In un simile contesto economico-produttivo, inoltre, bisogna considerare la diffidenza, se non la ritrosia, delle imprese a sviluppare e implementare autonomamente sistemi di controllo di gestione [6]. Tali strumenti, invero, non dovrebbero essere considerati appannaggio solo delle imprese di medie e grandi dimensioni, ma anche di quelle più piccole per una corretta gestione aziendale finalizzata, tra l’altro, all’intercettazione tempestiva dei primi segnali di crisi. Non possono essere di certo sottaciuti i costi che comporta l’adozione di un [continua ..]


3. Considerazioni sull’«allerta» prevista dal d.l. n. 118/2021

È stato evidenziato al debutto di questo contributo come l’emergenza economica e sanitaria abbia indotto il legislatore a differire lungamente l’entrata in vigore del sistema di allerta. Sarebbe stato elevatissimo, infatti, in siffatto contesto, il rischio di sottoposizione massiva all’istituto della Composizione Assistita della Crisi [28]. L’obiettivo di questo paragrafo consta non già nell’esame dell’istituto [29], quanto piuttosto nell’esame del presupposto oggettivo per l’accesso all’istituto della Composizione Negoziata della Crisi. Il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 – collegato al d.l. 24 agosto 2021, n. 118 poi convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147 – ha fornito indicazioni operative sulle modalità di esecuzione del c.d. “test pratico” per la verifica della “ragionevole perseguibilità del risanamento”. Questo deriva dal rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi ordinari annui a regime [30], a condizione che quest’ultimi siano positivi almeno dal secondo anno di osservazione e che siano replicabili. Va da sé che tale parametro dovrà essere costruito sulla base della sola gestione ordinaria (c.d. as is) e dovrà considerare i soli investimenti di mantenimento della capacità produttiva. Il risultato del “test pratico” consente di desumente il numero di anni necessari per l’estinzione del debito, dell’ammontare di questo da ristrutturare o da falcidiare perché il risanamento sia percorribile. I risultati del “test pratico” consentono di avere un’indicazione immediata sull’attuabilità del risanamento aziendale, secondo una relazione inversa. Va da sé che un risultato inferiore o uguale a due testimonierebbe l’agevole attuabilità del risanamento, sulla base della gestione corrente. Si tratterebbe, pertanto, di una sorta di auto risanamento, dacché il percorso verrebbe individuato sulla base della gestione corrente. All’estremo opposto, invece, un valore del “test pratico” compreso tra cinque e sei evidenzierebbe l’insufficienza del percorso interno di risanamento. E la continuità aziendale “indiretta” rappresenterebbe l’unica soluzione per il mantenimento in vita dell’impresa. Ove il risultato fosse, per così dire, [continua ..]


4. I sistemi “interni” di allerta

Nei due precedenti paragrafi si è tentato di illustrare taluni aspetti critici relativi ai c.d. sistemi di allerta previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. CCI) e dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito in legge 21 ottobre 2021. E si è tentato, inoltre, di evidenziare i principali temi emersi sui numerosi tavoli di dibattito sviluppatisi attorno a questi due istituti. Una parte della dottrina, soprattutto con riferimento all’allerta del CCI, ne ha lodato il carattere innovativo, dacché nella disciplina previgente di regolazione della crisi non vi sarebbero stati istituti deputati alla sua emersione tempestiva. Secondo l’umile parere di chi scrive, questa linea interpretativa non è condivisibile. Nell’ordinamento, infatti, vi sarebbero già istituti che, in senso lato o quantomeno indirettamente, assolverebbero la funzione di “allerta”. Pare ragionevole ritenere che la disciplina previgente la riforma del diritto della crisi prevedesse già istituti di allerta c.d. endogena. E che vi fossero già precisi elementi segnaletici, almeno in potenza, di squilibri teoricamente minatori del paradigma della continuità aziendale. Così come appare opportuno rilevare che l’organo di controllo, con particolare riferimento al collegio sindacale, fosse depositario di precisi e penetranti poteri di scrutinio anche e, soprattutto, in funzione della tutela della continuità aziendale. Queste premesse consentirebbero una celere ricognizione critica, per assaggi concettuali, che interseca l’esame di taluni sistemi endogeni di allerta e il ruolo dell’organo di controllo. Un ruolo attivo nella crisi in ottica preventiva è affidato, come è noto, all’organo di controllo, con particolare riferimento al collegio sindacale, che deve rilevare determinati segnali di “allerta” insisti nella disciplina societaria [34]. Ma deve attivarsi anche in fase di esecuzione degli istituti conservativi. È noto che la complessa e composita attività di vigilanza di cui è depositario si estrinseca, secondo le indicazioni della prassi, nell’effettuazione di controlli periodici secondo tecniche campionarie su tutti gli aspetti della gestione aziendale. L’approssimarsi della crisi, invece, renderebbe inadeguata tale attività di vigilanza, che dovrebbe essere esercitata con maggiore [continua ..]


5. Una proposta di revisione del sistema di allerta e un possibile disegno di ricerca

Il secondo livello del sistema di allerta del CCI e il presupposto oggettivo di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi riposano sul medesimo costrutto logico-concettuale, che consiste nell’inadeguatezza dei flussi finanziari rispetto ai debiti correnti in un determinato orizzonte [49]. È questa la direttrice ormai battuta con decisione dal legislatore, che esalta, tanto nell’allerta del CCI quanto in quella prevista dal d.l. n. 118/2021, il mero aspetto finanziario aziendale per l’accesso alle rispettive procedure. Ed è già emerso nel nutrito dibattito dottrinale il tema della compatibilità tra i due sistemi di allerta, rispetto al quale vi sono posture diverse [50]. L’obiettivo di questo paragrafo, sulla base di quanto finora rilevato, è di osservare con una sorta di grandangolo il tema dell’allerta, per risalire alle origini più profonde e alla ratio dell’istituto. Verranno dapprima richiamati taluni costrutti teoretici della pressoché corale curia aziendalistica in merito alle origini della crisi. E poi verrà proposta una possibile direttrice di sviluppo empirico – induttiva delle riflessioni qui offerte all’attenzione degli Studiosi, per conferirle maggiore forza persuasiva. Il rinvio, sia consentito, a lunga gittata dell’allerta prevista dal CCI e la contestuale introduzione della C.N.C., non pare abbiano affrontato alla radice il limite fondamentale dell’osservazione del mero aspetto finanziario aziendale. La c.d. “miniriforma” del 2021 non pare abbia centrato appieno temi ampiamente presenti sui vari tavoli di dibattito, sebbene abbia consentito di ridurre il rischio che le imprese finiscano sotto le grinfie della composizione assistita quando ancora imperversa la pandemia. È pacifico, infatti, che gli studi economico-aziendali hanno sempre ricondotto la crisi dell’impresa a cause ben più profonde e complesse di un mero disordine finanziario; cause che debbono essere ricondotte primariamente a deterioramenti del profilo strategico aziendale e a inefficienze operative [51]. La crisi finanziaria, invero, ne rappresenterebbe soltanto l’effetto c.d. “mediatico” o esteriore; ne deriva che qualsiasi tentativo di risanamento che abbia ragionevoli aspettative di successo non può ridursi a una mera ristrutturazione finanziaria. Tale consapevolezza, tuttavia, [continua ..]


6. Conclusioni

La c.d. “miniriforma” del diritto della crisi intervenuto tra agosto e dicembre dello scorso anno ha differito l’entrata in vigore del CCI, con particolare riferimento al sistema di allerta ex artt. 12 ss. che entrerà in vigore il 31 dicembre 2023. Il legislatore ha innestato contestualmente nell’ordinamento l’istituto della composizione negoziata della crisi, a cui l’imprenditore può accedere facoltativamente previa verifica dell’esistenza di concrete prospettive di risanamento. L’intervento normativo, secondo il sommesso parere di chi scrive, presenta numerosi aspetti positivi, con particolare riferimento al lungo rinvio dell’entrata in vigore dell’allerta prevista dal CCI. L’emergenza pandemica è stata certamente un fattore decisivo che ha indotto il legislatore a rinviare saggiamente l’entrata in vigore dell’istituto in parola. È piuttosto arduo e imprudente avventurarsi in previsioni relative al destino dell’allerta c.d. codicistica, a fronte di un rinvio così significativo. Questa lunga pausa di riflessione consentirebbe di ragionare, come si suole dire, a mente fredda e di osservare criticamente, ad ampio spettro, il tema dell’allerta. Sia consentito, ciò premesso, di rilevare come l’istituto di nuovo conio introdotto dall’ultima riforma non abbia affrontato alla radice una criticità relativa alla tempestiva rilevazione della crisi. La verifica delle concrete prospettive di risanamento, tramite l’effettuazione del c.d. “test pratico”, per l’accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, è ancora agganciata alla positività del flusso finanziario e al confronto tra i debiti correnti e il flusso finanziario nel brevissimo periodo [58]. L’imprenditore può avere piena contezza, in ogni momento, della difficoltà di attuazione del risanamento e, specularmente, dell’intensità delle criticità aziendali (c.d. autodiagnosi). La poderosa riforma avrebbe potuto rappresentare occasione propizia per rivisitare il sistema di allerta, e per rilevare anche solo la probabilità della crisi tramite indicatori strategico-gestionali ed economici. La corale dottrina economico-aziendale, di cui sono state richiamata talune autorevoli voci, ha da sempre ricondotto l’origine della crisi a cause più profonde e complesse di [continua ..]


Bibliografia

Ambrosini S., La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti, in Ristrutturazioni aziendali/IlCaso.it, 23 agosto 2021. Ambrosini S., La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del cci, composizione negoziata e concordato semplificato, in Riv. dir. fall., 5/2021. Ambrosini S., Il (doppio) rinvio del CCI per aiutare le imprese a non fallire, in AA.VV., La crisi d’impresa. Come utilizzare al meglio la composizione assistita, Italia Oggi, 25 ottobre 2021. Ambrosini S., L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato, in Crisi impr., 15 ottobre 2019. Ambrosini S., Strumenti di allerta, accesso alle procedure, concordato preventivo nella bozza di codice della crisi: un risultato importante, ma non marginalmente perfettibile, in www.giustiziacivile.com, 28 agosto 2018. Abriani N., Bauco C., Il Collegio sindacale e la crisi di impresa, in Società & contratti, bilanci & revisione, 10/2015. Abriani N., Cavalluzzo N., Il collegio sindacale deve segnalare condizioni di squilibrio, Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2021, 29. Abriani N., rossi A., Nuova disciplina del codice della crisi d’impresa e modificazione del codice civile, in Società, 2019. Bastia P., Prime considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, 4 novembre 2021. Bastia P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Torino, 1996. Benazzo P., Il codice della crisi d’impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario? in Riv. soc., 2019. Bianca M., Allerta e dintorni: l’adozione delle misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi da parte dell’imprenditore individuale, in Orizzonti del diritto commerciale, 1/2020. Bianca M., I nuovi doveri dell’organo di controllo tra Codice della crisi e Codice civile, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 6/2019, 1340. Bini M., Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo, in Società, n. 4/2019, 430-437. Bocchini E., Diritto contabile, Torino, 2016. Brancadoro G., Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline delle crisi d’impresa, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 19 maggio 2019. Brizzi F., [continua ..]


NOTE