Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e le conseguenti pubblicazioni nel registro delle imprese (di Giuseppe Galliano, Responsabile Settore Prodotti R.I. e SUAP – Camera di Commercio di Torino)


L’approfondimento interviene nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa, illustrando la pubblicità nel Registro delle imprese. In tale prospettiva di analisi, l’autore si sofferma – in particolare – sulla pubblicazione del­l’istanza di misure protettive del patrimonio, analizzandone le principali criticità della fattispecie e proponendo possibili soluzioni.

 

 

 

The negotiated settlement for the solution of the business crisis and the consequent publications in the public register

The paper takes place within the context of the negotiated settlement procedure for the resolution of the business crisis, illustrating the advertising in the public Register. In this perspective of analysis, the author focuses – in particular – on the publication of the request for protective measures of the asset, analyzing the main criticalities of the case and proposing possible solutions.

Keywords: business crisis – public Register – advertising.

 

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza di misure protettive del patrimonio - 3. Il procedimento di iscrizione d’ufficio nel Registro delle imprese delle misure protettive del patrimonio: criticità e possibili soluzioni


1. Premessa

Il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 ottobre 2021, n. 147, prevede che si pubblichino nel Registro delle imprese: – l’istanza di misure protettive del patrimonio (art. 6, comma 1, d.l. n. 118/2021); – il numero di ruolo generale del procedimento instaurato presso il Tribunale a seguito del deposito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive (art. 7, comma 1, d.l. n. 118/2021); – la cancellazione dell’istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l’imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 7, comma 1, d.l. n. 118/2021); – la dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile (art. 8 d.l. n. 118/2021); – il dissenso dell’esperto rispetto al compimento di atti di straordinaria amministrazione o all’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 9, comma 4, d.l. n. 118/2021); – le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiari (art. 7 d.l. n. 118/2021): a) l’inefficacia; b) la durata; c) la proroga; d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori; e) la revoca o la riduzione della durata; – inoltre si ritiene che, pur in assenza di un’espressa indicazione normativa, la dichiarazione di cessazione degli effetti delle misure protettive conseguente alla conclusione della procedura di composizione negoziata (art. 5, comma 8, d.l. n. 118/2021) sia oggetto di pubblicità nel Registro delle imprese, così come sono pubblicati tutti i provvedimenti che hanno effetto sulla durata delle misure. La casistica illustrata sopra riguarda le fattispecie per cui il d.l. n. 118/2021 prevede pubblicità nel Registro delle imprese in costanza della procedura di composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa. Successivamente alla conclusione della composizione negoziata possiamo rilevare che vi possono essere diversi adempimenti pubblicitari dipendenti [continua ..]


2. La pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza di misure protettive del patrimonio

L’art. 6. comma 1, primo e secondo periodo, del d.l. n. 118/2021 prevede che: “L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1 [n.d.a.: ossia tramite la piattaforma telematica], l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”. La norma sopra riportata descrive l’avvio del sub-procedimento della richiesta di misure protettive, che si inserisce all’interno del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. Si tratta di un sub-procedimento che ha carattere eventuale in quanto l’im­prenditore ha solo la facoltà di attivarlo e non l’obbligo, tuttavia è presumibile, e le prime rilevazioni effettuate lo confermano, che nella maggior parte dei casi le imprese si avvarranno di questo strumento protettivo offerto loro dalla norma. In via generale il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa riveste una natura riservata e confidenziale. Vi sono però alcuni casi in cui in via d’eccezione si ha una deroga a tale regime generale di riservatezza. Infatti poiché la richiesta di misure protettive incide sui diritti dei terzi creditori (creditori, si noti, che possono anche non essere quelli coinvolti nelle trattative per la composizione della crisi), è necessario che sia resa pubblica e quindi conoscibile attraverso il principale strumento di informazione economico-legale previsto nel nostro ordinamento: il Registro delle imprese. Tuttavia se il Legislatore da un lato ha voluto puntare sul Registro delle imprese come efficace strumento informativo per i terzi, dall’alto ha trascurato di dare una compiuta disciplina di come debba avvenire la pubblicità nel Registro. Infatti la norma dice semplicemente “L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel [continua ..]


3. Il procedimento di iscrizione d’ufficio nel Registro delle imprese delle misure protettive del patrimonio: criticità e possibili soluzioni