Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Riflessioni sulla natura della quota di s.r.l.: la quota di s.r.l. come possibile oggetto di fondo patrimoniale (di Paolo-Maria Smirne, Professore a Contratto di Advanced Law presso l’Università degli Studi di Torino – Notaio in Torino)


Il saggio propone interessanti riflessioni sulla natura della quota di s.r.l. quale possibile oggetto di fondo patrimoniale. Lo scopo della presente analisi consiste, quindi, nel riflettere sulla possibilità che la quota di s.r.l. possa costituire valido oggetto di fondo patrimoniale. In tale prospettiva di analisi, l’autore descrive approfonditamente il fondo patrimoniale e la quota di s.r.l., tenuto conto delle previsioni dell’art. 167 c.c.

Considerations on the nature of the share of s.r.l.: the share of s.r.l. as a possible equity fund object

The essay offers interesting considerations on the nature of the shareholding of s.r.l. as a possible object of an equity fund. Therefore, the purpose of this analysis consists in reflecting on the possibility that the share of s.r.l. may be a valid object of a patrimonial fund. In this perspective of analysis, the author describes in depth the equity fund and the share of the limited liability company, taking into account the provisions of art. 167 of the Italian Civil Code.

Keywords: shareholding – s.r.l. – equity fund

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L’oggetto del fondo patrimoniale e la quota di s.r.l. - 2.1. Beni immobili - 2.2. Titoli di credito - 2.3. Bene mobile registrato - 2.4. Ulteriori considerazioni in merito alla riconducibilità della quota di s.r.l. all’interno del fondo patrimoniale: il ruolo della pubblicità - 2.5. Conclusione - NOTE


1. Introduzione

Come noto, il fondo patrimoniale consiste, nella sua essenza, in un negozio di destinazione nel quale viene impresso un vincolo di destinazione a determinati beni al fine di destinarli ad uno scopo [1] individuato, nella specie, nel far fronte ai bisogni della famiglia [2]. Quella dei vincoli di destinazione è una fattispecie che – con il moltiplicarsi delle esigenze, frutto di una società sempre più complessa – ha dato luogo a una quantità sempre crescente di concrete attuazioni: si pensi, ad esempio, alla previsione dell’art. 2645-ter c.c., norma che ha addirittura introdotto la possibilità di vincolare beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri per qualunque interesse meritevole di tutela, con ciò attribuendo alla fattispecie “vincolo” la stessa ampiezza di portata già propria del contratto (art.1322 c.c.) [3]; si pensi ancora, per restare nell’ambito del diritto societario, alla possibilità di vincolare parte del patrimonio societario imprimendogli una destinazione a favore di uno scopo specifico (artt. 2447-bis e 2447-decies c.c., concernenti le diverse possibili fattispecie di “patrimonio destinato”) [4]. Orbene, in base alla lettera della legge (art. 167 c.c.), possibile oggetto del fondo patrimoniale può essere: 1) l’immobile; 2) il bene mobile registrato [5]; 3) il titolo di credito. Nessun cenno viene dalla norma fatto alla possibilità, o meno, che oggetto possa essere anche la quota di s.r.l. Lo scopo della presente analisi consiste, quindi, nel riflettere sul se la quota di s.r.l. possa costituire valido oggetto di fondo patrimoniale.


2. L’oggetto del fondo patrimoniale e la quota di s.r.l.

Con riferimento al quesito in oggetto (quota di s.r.l. come possibile oggetto del fondo patrimoniale), può osservarsi come la norma attuale, novellata nel 1975, riprenda – ampliandola – la precedente formulazione, relativa al cosiddetto “patrimonio familiare”: quest’ultimo, che era disciplinato dagli originari artt. 167-176 del codice civile, esisteva appunto prima della riforma del diritto di famiglia operata dalla legge n. 151/1975 e costituiva l’antecedente logico, a livello di istituto giuridico, del fondo patrimoniale [6]. Orbene in nessuna delle formulazioni suddette [7] (patrimonio familiare prima, fondo patrimoniale poi) risulta espressamente la possibilità che la quota di s.r.l. possa costituire oggetto del fondo (difettando, peraltro, anche una espressa esclusione della quota di s.r.l. dal possibile oggetto del fondo patrimoniale o, antecedentemente, del patrimonio familiare). Occorre allora chiedersi se la quota di s.r.l. possa comunque rientrare tra le previsioni dell’art. 167 c.c., seppure non espressamente ivi inclusa.


2.1. Beni immobili

Nessun dubbio, ovviamente, sul fatto che la quota di s.r.l. non possa esser fatta rientrare nella previsione concernente gli immobili. La quota di s.r.l. è di tutta evidenza ben diversa dagli immobili, anche ove – per avventura – la s.r.l. fosse proprietaria (esclusivamente) di immobili.


2.2. Titoli di credito

Occorre allora riflettere sul se la quota di s.r.l. possa esser fatta rientrare tra i titoli di credito [8]. Dall’art. 1992 c.c. si desume che il titolo di credito incorpora in un (appunto) titolo (la cosiddetta “carthula”) il diritto ad una prestazione, sicché il possessore del titolo è legittimato all’ottenimento della prestazione nel detto titolo incorporata (purché si legittimi nelle forme di legge) [9]. Né l’essenza del fenomeno muta radicalmente [10] laddove si proceda alla dematerializzazione del titolo [11], sia nella forma della gestione accentrata [12], sia nella forma della mancata emissione del titolo stesso, quest’ultima prevista come possibile – per le s.p.a. – dal primo comma dell’art. 2346 c.c. [13]. Orbene, un fenomeno del genere non può dirsi compatibile con la natura della quota di s.r.l. Nella s.r.l., infatti, non vi è alcuna “carthula” che incorpori i diritti sociali e che, quindi, garantisca la fruizione dei diritti medesimi al possessore del titolo (che si legittimi nelle forme di legge) [14]. Infatti la previsione dell’art. 2468, comma 1, c.c. (divieto, nella s.r.l., di rappresentare le partecipazioni dei soci con azioni) significa proprio il divieto di incorporare la quota sociale in un titolo di credito (cartaceo o immateriale), la cui circolazione assicuri anche la circolazione dei diritti sociali in esso incorporati [15]. Principio questo la cui attualità non è (formalmente) stata messa in discussione dal pur molto attivo Legislatore degli ultimi anni; il riferimento è innanzitutto all’art. 26, comma 5, del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/ 2012 [16], che ha sì derogato al principio – finora ritenuto un cardine della disciplina delle s.r.l. e contenuto anch’esso nell’art. 2468, comma 1, c.c. – in base al quale le quote di partecipazione alla s.r.l.-PMI (e cioè la quasi totalità delle s.r.l. stesse) non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ma non ha tuttora derogato al divieto di emissione di azioni nella s.r.l. (anch’esso contenuto nel medesimo art. 2468, comma 1, c.c.). Se ne dovrebbe quindi dedurre, da una lettura testuale delle norme, come la previsione dei titoli di credito come possibile oggetto del fondo patrimoniale non paia idonea a [continua ..]


2.3. Bene mobile registrato

Le conclusioni di cui sopra, che depongono nel senso della sussumibilità della quota di s.r.l. quale possibile oggetto del fondo patrimoniale, sono ulteriormente rafforzate laddove si percorra una via diversa e cioè organizzando una riflessione ontologica in merito al concetto di “bene mobile iscritto in pubblico registro” [28], che costituisce la terza fattispecie contemplata dall’art. 167 c.c., qui sinteticamente denominata “bene mobile registrato”. a) Tesi: quota di s.r.l. quale bene mobile immateriale registrato. Orbene, che la natura della quota di s.r.l. [29] possa oggi ricondursi all’interno della categoria dei beni mobili registrati [30] è conclusione sostenibile sulla base del “nuovo” testo dell’art. 2470 c.c., che tanto nuovo poi non è più (essendo stato riscritto a seguito della riforma del diritto societario del 2003) [31]. Parte della dottrina, seguita da alcune pronunce giurisprudenziali [32], osserva infatti due aspetti. In primis come il bene mobile possa, per sua stessa natura, essere bene mobile immateriale [33]: il che permette intuitivamente di avvicinarsi al concetto di quota di s.r.l. che, come detto, non è incorporata in alcuna “carthula” fisica. Inoltre, come l’art. 2470, comma 3, c.c. contenga ormai un sistema che richiama, per lo meno nel suo meccanismo essenziale, l’art. 2644 c.c., prevedendo infatti che, in caso di pluralità di cessioni della medesima quota sociale ad opera del medesimo dante causa, l’avente causa che per primo iscriva al Registro delle Imprese la cessione a suo favore sia quello destinato a prevalere. Un siffatto meccanismo affranca la nozione di “quota di s.r.l.” da una sua mera riconducibilità al concetto di “diritto di credito” [34] o “posizione contrattuale” [35], avvicinandola invece a quella di un vero e proprio bene (ancorché immateriale) per il quale quindi, proprio in quanto di bene si tratta, esiste un pubblico registro [36]. Si consideri in effetti: da un lato, che la cessione di contratto (e quindi di posizione contrattuale) richiede il consenso anche del ceduto ex art. 1406 c.c. (mentre la cessione di quota di s.r.l. non implica, di norma, alcun gradimento da parte della società, gradimento che può formare oggetto di apposita previsione ex art. 2469 c.c., [continua ..]


2.4. Ulteriori considerazioni in merito alla riconducibilità della quota di s.r.l. all’interno del fondo patrimoniale: il ruolo della pubblicità

La dottrina più moderna giunge a rafforzare definitivamente la tesi della ammissibilità del conferimento della quota di s.r.l. nel fondo patrimoniale ragionando sull’accresciuta importanza della pubblicità nel sistema societario [40]. a) La pubblicità degli atti espressamente codificati ed aventi oggetto quota di s.r.l. In effetti, gli articoli 2470, 2471 e 2471-bis c.c. evidenziano la centralità del meccanismo della iscrizione presso il Registro delle Imprese sia per gli atti di trasferimento, sia per gli atti espropriativi, sia financo per alcuni atti costitutivi di vincoli (quali il pegno e il sequestro in qualche misura sono) di quota di s.r.l. Se ne può quindi dedurre che il “proprium” oggi richiesto dal Legislatore per porre in essere validamente atti (traslativi o) costitutivi di vincoli di quote di s.r.l. sia la predisposizione di un atto che sia: a) da un lato dotato di garanzie di conformità a legge, b) dall’altro idoneo ad essere iscritto presso il Registro delle Imprese; cosa che l’atto, notarile, di assoggettamento della quota di s.r.l. al vincolo del fondo patrimoniale certamente è, su entrambi gli aspetti. Conclusione questa alla quale si può quindi giungere non solo applicando analogicamente gli articoli 2470, 2471 e 2471-bis c.c. sopra analizzati; ma anche e soprattutto limitandosi ad intendere in senso evolutivo, a mezzo interpretazione meramente estensiva e resa coerente con il quadro normativo attuale, i concetti di “trasferimento” e di “costituzione di vincoli” cui le norme suddette fanno riferimento [41]. b) L’evoluzione del sistema pubblicitario in ambito societario. A quanto pervenuto deve aggiungersi una considerazione storica: si è illustrato come il fondo patrimoniale sia stato introdotto con la Riforma del diritto di famiglia nel 1975, mentre il Registro delle Imprese sia stato attuato solo con la legge 580/1993 [42] e con il successivo d.P.R. n. 581/1995. La suddetta discrasia temporale comporta che il quadro normativo sia notevolmente mutato dal momento in cui l’art. 167 è stato scritto, all’attuale momento storico-giuridico. In particolare, preme qui sottolineare come la formulazione letterale dell’art. 167 c.c. non potesse all’epoca considerare espressamente la quota di s.r.l. quale possibile oggetto di fondo patrimoniale. In effetti, [continua ..]


2.5. Conclusione

La quota di s.r.l. può oggi essere considerata idoneo oggetto di fondo patrimoniale, sia che si argomenti nel senso della sua riconducibilità, quanto meno analogica, all’interno dei titoli di credito, sia che si argomenti – più facilmente in quanto in assenza di ricorso all’analogia – nel senso della riconducibilità all’interno dei beni mobili registrati, coerentemente con il sistema pubblicitario delineato dal Legislatore negli ultimi anni (e in linea con una evoluzione che sembra anzi rafforzarsi). Conclusione (teorica) che è rafforzata dalla considerazione (pratica) che un numero crescente di Notai rogano gli atti relativi e che i Giudici del Registro delle Imprese ritengono ormai la fattispecie iscrivibile al Registro delle Imprese; con ciò dandosi vita ad una prassi che, se pur numericamente contenuta, non è certo isolata [45].


NOTE