Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L´avvio ed il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore (di Lorenzo Ferreri, Dottore Commercialista in Torino.)


L’intervento affronta la questione dell’avvio e del funzionamento del Registro Unico del terzo settore disciplinato dal recente decreto attuativo del Ministero del Lavoro pubblicato ad ottobre 2020. In tale prospettiva di analisi, preliminarmente, l’autore illustra la normativa di riferimento, nonché le principali novità in materia. Fatte le opportune premesse di carattere generale, lo scritto si sofferma sulla struttura burocratica e sul concreto funzionamento del Registro. Infine, l’autore fornisce interessanti riflessioni di sintesi.

The launch and operativity of the Single Register of the third sector

The paper addresses the issue of the launch and operativity of the Single Register of the third sector governed by the recent implementing decree of the Ministry of Labor published in October 2020. In this perspective of analysis, first of all, the author illustrates the relevant legislation, as well as the main news on the subject. Against this background, the paper focuses on the bureaucratic structure and the concrete functioning of the Register. At the end, the author provides interesting summary reflections.

SOMMARIO:

1. Il Registro unico nazionale del terzo settore - 2. La struttura burocratica organizzativa del registro - 3. Operatività del registro - 4. La tempistica per OdV, APS ed onlus - 5. L’adeguamento degli statuti - 6. Il termine del 31 ottobre 2020 - 7. Note sul funzionamento a regime del registro


1. Il Registro unico nazionale del terzo settore

Il tema affidatomi concerne l’avvio ed il funzionamento del registro unico del terzo settore disciplinato dal recente decreto attuativo del Ministero del Lavoro datato 15 settembre 2020 e pubblicato in G.U. il 21 ottobre 2020. I riferimenti normativi del c.d. Codice del Terzo Settore – d.lgs. n. 117/2017 – che concernono nello specifico il registro sono sostanzialmente riconducibili alla disciplina generale contenuta negli articoli dal 45 al 54 e, per quanto riguarda la fase di avvio e transitoria, gli articoli 53 e 54 con un particolare rilievo all’articolo 53 comma 1. Il decreto attuativo d.m. n. 106/2020 in esame appare strutturato ed articolato in modo organico, di relativa agevole lettura e consente di avere una quadro generale di come sono organizzati l’avvio e il funzionamento di questo nuovo strumento che è il registro unico del terzo settore.


2. La struttura burocratica organizzativa del registro

Il registro sarà strutturato su due livelli: l’ufficio statale, facente capo ad una direzione del Ministero del Lavoro, e gli uffici regionali o provinciali, questi ultimi per le provincie autonome. L’ufficio statale avrà competenza relativamente alle reti associative, nuova figura introdotta dal testo unico del terzo settore rappresentata dai soggetti che accorpano al loro interno una pluralità di altri enti a livello nazionale oppure a livello locale. Gli uffici regionali e gli uffici delle provincie autonome avranno competenza su tutti gli altri soggetti del terzo settore con sede legale nell’ambito del territorio interessato. Dobbiamo quindi presumere che la maggioranza degli enti del terzo settore avrà come riferimento l’ufficio regionale, o per Trento e Bolzano, i relativi uffici provinciali. Il decreto entra anche nel merito della struttura organizzativa interna degli uffici, individuando esplicitamente tre livelli gerarchici: – i soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti, – i responsabili dei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti, – gli addetti all’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti. Una prima notazione in merito alla struttura burocratica emerge tenendo conto che, come la norma stessa indica, gli uffici regionali saranno di fatto articolazioni dell’ente regione che, come è noto, è il soggetto che già oggi gestisce uno dei due registri delle persone giuridiche – il secondo è quello curato dalla prefettura. Sarà interessante osservare come ogni ufficio riuscirà a fare fronte, e con quale organico di personale, a un impegno che nei mesi iniziali sarà di tutto rilievo. È possibile presumere che le regioni, per non duplicare competenze ed espe­rienze, affidino agli attuali uffici che gestiscono il registro persone giuridiche anche la gestione del RUNTS a livello territoriale. Tenendo conto che la disciplina normativa dei due ambiti appare significati­vamente diversa, appare rilevante accertare se e in che misura le istituzioni inte­ressate sapranno cogliere queste differenze. Il RUNTS infatti non sostituisce i precedenti registri ma vi si aggiunge ed inoltre, mentre l’attuale registro delle persone giuridiche di cui al d.p.R. n. 361/2000 si fonda su di un regime con­cessorio, la normativa del [continua ..]


3. Operatività del registro

Nel d.lgs. n. 117 e anche nel decreto ministeriale attuativo del RUNTS trovia­mo due espressioni ricorrenti e peculiari: popolamento e operatività. Per popolamento si intende la procedura di implementazione del registro con il trasferimento alla nuova anagrafe dei soggetti che o vi sono chiamati per legge o che di propria spontanea volontà intendono esservi iscritti. Per operatività si intende il momento in cui il nuovo registro diventerà ope­rativo, momento che non pare coincidere con la sua mera istituzione e che trova individuazione nel comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 106. Tale termine sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e ne verrà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale momento fanno riferimento l’art 38 del d.m. n. 106 riguardante la pre­sentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l’operatività del RUNTS, e il Par. 3 dell’Allegato C al d.m. n. 106. Le tappe prevedibili del percorso per l’operatività del registro potrebbero essere così ipotizzate e riassunte: – in G.U. del 21 ottobre 2020 il d.m. n. 106 previsto ex art. 53/117; – entro 180 gg da G.U. e quindi entro il 19 aprile 2021, le regioni e le province autonome disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione (d.lgs. n. 117, art. 53, comma 2); – entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica le regioni e le province rendono operativo il Registro. (d.lgs. n. 117, art. 53, comma 2); – sul sito del Ministero ed in GU viene pubblicato il termine di decorrenza del trasferimento dati (popolamento) (d.m. n. 106, art. 30 comma 1). La ampia autonomia riconosciuta agli uffici regionali potrebbe portare a ter­mini temporali ed a prescrizioni differenziate sul territorio nazionale; differenze che potrebbero altresì essere accentuate dall’attuale situazione di pandemia e del conseguente smart working degli organismi coinvolti.


4. La tempistica per OdV, APS ed onlus

Abbiamo visto che l’attivazione/operatività del registro avviene con la pubbli­cazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero del Lavoro che fissa il termine di decorrenza del trasferimento dei dati. Per quanto riguarda le organizzazione di volontariato e le associazioni di pro­mozione sociale attualmente iscritte nei registri territoriali è previsto (d.m. n. 106, art. 31) che entro 90 giorni da quella data di pubblicazione, le regioni e le pro­vince autonome debbano comunicare all’ufficio regionale del registro i dati delle ODV e APS presenti nelle loro anagrafi in quel momento. L’ufficio regionale entro 180 giorni (dalla data di operatività oppure dal mo­mento in cui riceve le informazioni ?) deve verificare i requisiti di iscrivibilità di ciascuno di questi soggetti. Questo trasferimento dati avverrà quindi automaticamente ferma restando la verifica dei requisiti entro 180 giorni da parte dell’ufficio regionale. Qualora dalla verifica emergano problematiche, l’ufficio dovrà chiedere infor­mazioni e documentazione all’ente interessato che ha tempo 60 giorni dal ricevi­mento della richiesta per replicare. Nel caso in cui l’ufficio, a seguito della documentazione integrativa, individui motivi ostativi all’inscrizione nel nuovo registro concederà ancora 10 giorni al­l’ente per eventuali controdeduzioni che, se ritenute carenti o insoddisfacenti, comporteranno l’esclusione dell’iscrizione del soggetto nel nuovo registro. Per le APS iscritte nel registro nazionale, il termine di trasmissione dei dati è di soli 30 giorni dalla data di operatività ed entro lo stesso termine andranno tra­smessi agli uffici competenti sul territorio i dati delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati. ODV e APS, che oggi sono disciplinati dalle leggi 266 e 383, dispongono di una sezione omologa nel nuovo registro unico del terzo settore. Si può prevedere che nella maggioranza dei casi i soggetti che oggi hanno la qualifica di ODV o APS, saranno inclusi e qualificati con un’analoga caratterizzazione nel nuovo registro. Per quanto riguarda le onlus la procedura di iscrizione è diversa, non essendovi nel nuovo registro unico terzo settore un analogo comparto. I soggetti attualmente qualificati come onlus dovranno decidere: a) se entrare nel nuovo regime del terzo [continua ..]


5. L’adeguamento degli statuti

È lecito presumere che l’ingresso nel nuovo regime e la conseguente iscrizione nel registro richieda per quasi tutti gli enti interessati un adeguamento statutario che per le associazioni semplici può essere attuato attraverso una scrittura privata registrata mentre per le associazioni riconosciute e le fondazioni presuppone un atto notarile. Atto notarile che sarà sempre necessario qualora l’ente intenda avvalersi della procedura c.d. semplificata di acquisizione della personalità giuridica prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017.


6. Il termine del 31 ottobre 2020

L’art. 101 del d.lgs. n. 117 prevede che fino all’operatività del RUNTS conti­nuano ad applicarsi le norme previgenti per onlus, ODV e APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili dello stesso decreto entro il 31 ottobre 2020 (termine successivamente spostato al 31 marzo 2021). A un prima lettura si era ritenuto che la conservazione dei precedenti regimi agevolativi dal punto di vista fiscale fosse possibile a condizione di un adegua­mento dello statuto entro il termine suddetto. Il Mistero del Lavoro e la Agenzia delle Entrate hanno proposto una interpre­tazione più elastica di questa disposizione. Il Ministero con la Circolare del 31 maggio 2019 n. 13 ha sostenuto che “In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica”. L Agenzia con la Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019 afferma: “Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, condividendo le soluzioni prospettate dal Forum del Terzo settore, si ritiene che: – un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV Organizzazione di “volontariato”) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice; – un ente iscritto all’Anagrafe delle onlus prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 [continua ..]


7. Note sul funzionamento a regime del registro