Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Questioni ed adempimenti fiscali nelle operazioni di ristrutturazione: imposte dirette (di Luciano M. Quattrocchio Bianca M. Omegna)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il piano attestato - 3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - 4. Il concordato preventivo


1. Premessa

La disciplina fiscale delle soluzioni negoziali della crisi d’impresa ha subito, nel corso del tempo, un’evoluzione piuttosto accentuata sotto il profilo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES). In passato, dal punto di vista del creditore, lo stralcio dei crediti non assumeva immediata rilevanza fiscale, di talché questi si trovava a subire una falcidia del proprio credito, senza poter beneficiare – almeno nell’immediato – di un riconoscimento fiscale della riduzione del credito medesimo. Dal punto di vista del debitore, il vantaggio civilistico derivante dallo stralcio dei debiti non trovava analoga contropartita fiscale, con la conseguenza che i piani posti alla base delle soluzioni proposte dal debitore dovevano “scontare” un effetto fiscale negativo, compromettendone spesso la sostenibilità. Del pari, il trattamento fiscale ai fini IRAP presentava margini di incertezza, soprattutto sul piano interpretativo. La situazione, nel corso del tempo, è stata chiarita, lasciando – peraltro – qualche zona d’ombra sul concordato preventivo con continuità aziendale e – in conseguenza della modifica della disciplina del bilancio d’esercizio – aprendo nuovi varchi di incertezza, soprattutto con riguardo all’IRAP. In particolare, in relazione al concordato preventivo con continuità aziendale, l’incertezza assume notevole portata, tenuto conto che il vantaggio derivante dallo stralcio di alcune posizioni debitorie, se accompagnato da un chiaro beneficio fiscale, consente – quantomeno in taluni casi – il ritorno ad un patrimonio netto positivo, nel caso in cui l’impresa abbia perso il proprio capitale, e assicura – quindi – la continuità aziendale che ne costituisce il presupposto indefettibile. Il quadro di riferimento che ne risulta, pur con i margini di incertezza testé richiamati, è – per certi versi – dicotomico, dipendendo dalle finalità della procedura: • continuità d’impresa: – piano attestato di risanamento – accordo di ristrutturazione dei debiti – concordato con continuità aziendale • liquidazione: concordato liquidatori (e misto?). L’obiettivo di questo lavoro – che prende le mosse dalla distinzione fra i diversi strumenti negoziali di soluzione della crisi d’impresa – è di [continua ..]


2. Il piano attestato

2.1. Imposte dirette. Disciplina in capo al creditore 2.1.1. IRES e IRPEF L’art. 101, comma 5, T.U.I.R. stabilisce che, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se il debitore ha adottato un piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., purché il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese. Per il riconoscimento fiscale in sede di determinazione del reddito d’impresa, rile­va la data di iscrizione nel Registro delle imprese del piano attestato e la perdita deducibile è costituita dalla differenza tra crediti iscritti in bilancio e credito rimborsabile. Il periodo di competenza di deducibilità della perdita su crediti è individuato dall’art. 101, comma 5-bis, del T.U.I.R., a norma del quale, per i crediti nei confronti di debitori che hanno adottato un piano attestato, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale iscrizione sia operata in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto com­ma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (Circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2013, n. 26/E, Cass. 4 settembre 2002, n. 12831). Il termine ultimo per la deduzione è, dunque, l’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dai principi contabili per la cancellazione del credito. In definitiva, la perdita è deducibile nell’esercizio in cui è imputata a conto economico e nei limiti dell’onere rilevato, a condizione che ciò avvenga in conformità alla corretta applicazione dei principi contabili adottati. La perdita può essere dedotta anche in modo parziale e frazionato nel corso del citato arco temporale. È, inoltre, possibile dedurre l’ulteriore perdita eventualmente maturata (giustificata da nuovi elementi idonei a dimostrare il verificarsi di una perdita maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta), previa rilevazione a conto economico della stessa in base ai medesimi principi contabili. Se sono state effettuate svalutazioni dei crediti o se esiste un fondo per [continua ..]


3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

3.1. Imposte dirette. Disciplina in capo al creditore 3.1.1. IRPEF e IRES L’art. 101, comma 5, T.U.I.R. riconduce gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati tra gli istituti assimilati alle procedure concorsuali che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite su crediti vantati verso debitori ad esse sottoposti. La deducibilità è consentita a partire dalla data del decreto di omologazione dell’accordo. Ai sensi dell’art. 101, comma 5-bis, del T.U.I.R., la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato all’accordo. Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. In particolare, l’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei crediti vantati verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, deducibili – come si è detto – a decorrere dal­l’esercizio in cui il debitore si considera assoggettato all’accordo ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In definitiva, viene consentito al contribuente, senza limiti di decorrenza, di rinviare la deduzione delle perdite derivanti dalle svalutazioni relative ai crediti vantati verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione, al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio secondo i principi contabili. 3.1.2. IRAP L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 (per le società di capitali) e l’art. 5-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo (per le società di persone e gli imprenditori individuali) stabiliscono l’indeducibilità, ai fini IRAP, delle perdite su crediti. A giustificazione dell’indeducibilità, l’Amministrazione finanziaria (c.m. 26 luglio 2000, n. 148/E) ha osservato che tali componenti reddituali «riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di [continua ..]


4. Il concordato preventivo