Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Spetta al giudice ordinario la competenza in ordine all’azione di responsabilità nelle società “in house”

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza 13 settembre 2018, n. 22406, hanno affermato che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare di una società “in house”, ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.f., nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei direttori generali, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario e non al giudice contabile. Questo in ragione del “paradigma privatistico” che, ove non vi siano specifiche disposizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario utilizzato. Sul punto, la Suprema Corte, nell’affermare la competenza del giudice ordinario, ha ribadito le posizioni assunte da tempo dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla decisione n. 26806 del 19 dicembre 2009 e successivamente confermate dalla quasi totalità delle pronunce «tanto ai fini dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 5 luglio 2011, n. 14655; Cass., Sez. U, 7 luglio 2011, n. 14957; Cass., Sez. U, 12 ottobre 2011, n. 20941; Cass., Sez. U, 9 marzo 2012, n. 3692; Cass., 5 aprile 2013, n. 8352), quanto in relazione a determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, tale da farle considerare veri e propri enti pubblici, soggetti al controllo della Corte dei conti (Cass., Sez. U, 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass., Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5032, in tema di danno cagionato, rispettivamente, alle società)».