Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Imposta di registro: ai fini della riqualificazione degli atti di conferimento e successiva cessione di partecipazioni in cessione d’azienda non è richiesta la prova dell’elusione

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: imposta di registro

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31279 depositata il 4 dicembre 2018 ha precisato che in tema di imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria, nel riqualificare gli atti negoziali, non è tenuta a rilevare la sussistenza di una condotta elusiva ma è tenuta ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti. Non grava dunque, sull’Ufficio, l’onere di provare la sussistenza di un disegno elusivo, delle modalità di manipolazione o che l’alterazione degli schemi negoziali classici sia irragionevole in una normale logica di mercato e perseguita solo per pervenire ad un indebito risparmio fiscale. Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso dell’Ufficio hanno richiamato un orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema d’imposta di registro, l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 secondo cui “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente” comporta che, ai fini fiscali, la causa reale della volontà negoziale prevale sull’assetto cartolare impresso dalle parti.