Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Ammissione al passivo del compenso del professionista per assistenza nella presentazione della domanda di concordato: necessità di vagliare la diligenza e la perizia spiegata.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanze del 6 aprile 2022, n. 15867 e n. 16445, depositate, rispettivamente, il 17 maggio 2022 e il 20 maggio 2022, ha affermato che la presentazione della domanda di concordato preventivo non determina, in capo al legale che ha assistito il debitore nella suddetta fase, un automatico diritto al compenso. In particolare, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento – conseguente alla non ammissione della società alla procedura concordataria – del credito dell’avvocato, è necessario tener conto anche della diligenza spiegata dal professionista nella prestazione resa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice delegato che, sulla scorta dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. legittimamente sollevata dal curatore, ha escluso l’ammissione al passivo del professionista, essendo evidente la mancata osservanza da parte di quest’ultimo degli obblighi di diligenza e perizia: la proposta di concordato appariva – infatti – manifestamente inidonea, in quanto palesemente inammissibile ad un primo vaglio del tribunale, al raggiungimento degli obiettivi promessi. L’advisor legale aveva, del resto, omesso di evidenziare criticità tecniche e giuridiche insite nella proposta concordataria, con evidente mancata tutela degli interessi del cliente.