Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Reati tributari: il commercialista condannato per non aver verificato la veridicità delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 156 del 10 gennaio 2022, ha respinto il ricorso di un commercialista che era stato condannato dalla Corte d’appello a due anni e mezzo di reclusione per evasione fiscale. Nel caso di specie, il professionista era stato ritenuto colpevole insieme alla società nel reato relativo all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti previste dall’art. 2 d.lgs. 74/2000. I giudici del Palazzaccio, nella sentenza in oggetto, hanno ricordato che “il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale. È sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 Dlgs 1 0 marzo 2000, n. 74, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva”.