argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 4 febbraio 2021, n. 4425, ha stabilito che per poter ritenere sussistente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, non è sufficiente accertare l’idoneità degli atti a mettere in pericolo la possibilità di recupero del credito da parte dell’Erario, essendo necessario indagare l’effettiva fraudolenza delle operazioni compiute. La Corte ha poi precisato che la nozione di fraudolenza comprende tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno e artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza in tema di cessioni di immobili, la prova dell’eventuale compiacenza degli acquirenti e la congruità del prezzo pagato.