Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - La mera cancellazione della società non implica rinuncia al credito da parte dei soci

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 febbraio 2021, n. 3136, ha affermato che la semplice cancellazione della società non può costituire un elemento di prova di carattere presuntivo della volontà dei soci di rinunciare ai propri crediti, dovendo sussistere una chiara manifestazione di ciò all’atto dello scioglimento o della cancellazione della società medesima. Nel caso de quo, i soci di una s.n. c. estinta convenivano in giudizio, in proprio e quali legali rappresentanti della società, due venditori di immobili per richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso da parte della s.n. c. La domanda veniva accolta in primo grado e rigettata in secondo grado per carenza di legittimazione attiva, dimostrata – secondo la Corte di Appello – dalla mancanza di azioni giudiziarie in relazione al contratto di compravendita. La Suprema Corte – accogliendo il ricorso degli ex soci – ha sottolineato come vi sia stata un’errata applicazione degli artt. 2495 c.c. e 2312 c.c. in tema di diritti di credito post cancellazione: la fattispecie in esame, infatti, deve essere ricondotta ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società. A tal fine, ciò che deve essere preso in considerazione è la manifestazione di volontà di rinuncia al credito; solo in assenza di un’espressa volontà abdicativa devono essere utilizzati criteri presuntivi. Ciò, però, non può condurre all’applicazione di automatismi basati su di una presunzione assoluta priva dei presupposti ex art. 2729 c.c., motivo per cui la mera cancellazione della società non può essere considerata quale prova della volontà abdicativa dei soci.