Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - La ripresa ravvicinata delle iniziative del competitor configura concorrenza sleale parassitaria

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 22 ottobre 2020, ha affermato che l’imitazione della strategia di mercato di un competitor è un comportamento illecito soltanto se posto in essere a breve distanza temporale, ovvero nel periodo in cui il concorrente si aspetta la maggiore utilità dell’iniziativa realizzata. Nel caso de quo, una società citava in giudizio un concorrente reo di aver copiato le forme individualizzanti e immediatamente riconoscibili al pubblico dei prodotti di parte attrice. Il Tribunale di Milano ha sottolineato come siano fondate le censure di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c., ma non quelle di contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 20 c.p.i.: il marchio figurativo in questione, infatti, caratterizzato da un osso stilizzato, è stato giudicato non proteggibile in sede europea per mancanza del carattere distintivo. Su tale punto, parte attrice sosteneva l’acquisizione del tratto caratterizzante attraverso l’uso massiccio del marchio. Il Tribunale – riprendendo la CGUE, 4 ottobre 2007, C-144/06 – ha stabilito come soltanto un marchio che si discosti dalla norma e svolga la funzione di indicare l’origine del prodotto può essere ritenuto distintivo. Per ciò che concerne la concorrenza sleale parassitaria, invece, si è rilevato a carico della convenuta un comportamento di imitazione continuativo e sistematico: il Giudice ha sottolineato come la ripresa di elementi secondari e non caratterizzanti di un prodotto non sia censurabile sotto il profilo della concorrenza sleale. Esso risulta condannabile nel momento in cui vi sia l’imitazione di una pluralità di elementi dell’iniziativa imprenditoriale in un periodo in cui l’ideatore si attende un ritorno economico dalla novità introdotta.