Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - L’irrilevanza dell’ammissione del contribuente al concordato preventivo rispetto alla rilevanza penale dell’omesso versamento delle imposte dovute.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 maggio 2020 (c.c. del 20 febbraio 2020), n. 13628, ha ritenuto non sussistente un contrasto giurisprudenziale – e, conseguentemente, la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite – circa gli eventuali effetti inibitori derivanti dall’ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo rispetto all’obbligo di versamento imposto su di esso dalla legge tributaria e la conseguente rilevanza penale dell’omissione di detto versamento. La Corte, invero, ricorda il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione della domanda di ammissione alla suddetta procedura, sia introdotta con piano concordatario ovvero con riserva, non inibisce il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza è successivo al deposito della domanda, giuste le disposizioni di cui agli artt. 161, co. VII, e 167 della Legge fallimentare. Pertanto, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello dell’esigibilità della condotta, salva la presenza di un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori intervenuto prima della scadenza del debito, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità ex art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.