Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Omesso versamento di ritenute: crisi economica e riconoscimento delle circostanze attenuanti.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: reati tributari - crisi economica - circostanza attenuante

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 marzo 2020 (p.u. del 21 novembre 2019), n. 10084, ha statuito che, nel caso in cui l’imputato affermi di non aver provveduto, in una situazione di conclamata crisi economica, al versamento delle ritenute dovute o certificate al fine di poter conservare e mantenere il posto di lavoro dei propri dipendenti, pur non potendosi per ciò escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000, il giudice del merito non può comunque esimersi dal valutare le argomentazioni addotte dalla difesa, se non al fine del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., quantomeno ai fini del possibile riconoscimento all’imputato delle circostanza attenuanti generiche. Ricorda, infatti, il Supremo Collegio che per il riconoscimento a favore dell’imputato delle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. possono essere utilizzate anche ragioni che, pur non bastevoli ai fini dell’applicazione di diversa attenuante altrimenti codificata per difetti di alcuni suoi elementi costitutivi, sono comunque valorizzabili sul piano delle circostanze generiche.