Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Azioni di responsabilità poste in essere dal curatore e termini di prescrizione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 5 settembre 2017, n. 1001, depositata il 15 gennaio 2018, ha ribadito che il curatore del fallimento è l’unico soggetto titolato, ex art. 146 l.f., ad agire nei confronti degli amministratori e dei sindaci e a porre in essere azioni di responsabilità sia con riferimento ai presupposti della responsabilità sociale, sia con riguardo a quelli verso i creditori sociali. Per entrambe le azioni di responsabilità il termine di prescrizione è cinque anni, ma se per l’azione sociale questo termine inizia dal momento in cui l’amministratore ha cessato la carica, per l’azione dei creditori sociali il termine decorre dal momento in cui era oggettivamente riconoscibile l’insussistenza dell’attivo per la soddisfazione delle passività, momento che generalmente coincide con la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Roma ha però aggiunto che, nel caso in cui il curatore stia ponendo in essere sia l’azione sociale sia l’azione dei creditori sociali, visto il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità posta in essere, lo stesso può usufruire del più ampio termine prescrizionale concesso all’azione dei creditori sociali.