Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione in pendenza di concordato preventivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza 4 giugno 2019, n. 16808, depositata in data 21 giugno 2019, ha ribadito che il compimento di un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione da parte del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo comporta l’apertura del procedimento ai sensi dell’art. 173 l.f., ma la revoca della procedura può essere evitata se il debitore dimostra che l’atto compiuto non pregiudica le ragioni dei creditori e ne consente anzi il miglior soddisfacimento. Nel caso in esame, l’atto di transazione compiuto dal debitore era pienamente coerente con il piano concordatario e, non solo non aveva pregiudicato le ragioni dei creditori, ma al contrario aveva assicurato dei benefici, garantendo maggiori disponibilità finanziarie; di conseguenza, è stato accolto il ricorso del debitore avverso la sentenza di revoca del concordato e contestuale fallimento.