Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Indebita compensazione: il c.d. “accollo fiscale”; concorso del consulente fiscale e aggravante di cui all’art. 13 bis, co. III, d.lgs. 74/2000; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2018 (c.c. del 14 novembre 2017), n. 1999, ha ribadito che integra il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito del c.d. “accollo fiscale” ove commesso attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l’art. 17 del d.lgs. 241/1997 non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti; inoltre, è stato affermato il principio di diritto secondo cui «in tema di reati tributari, è responsabile a titolo di concorso il consulente fiscale perla violazione tributaria commessa dal cliente (nella specie, per il delitto di indebita compensazione), quando il primo sia l’ispiratore della frode, ed anche se solo il cliente abbia beneficiato della operazione fiscalmente illecita». Infine, «in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’aggravante nel caso in cui il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la