Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Ancora sull’usura sopravvenuta

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 gennaio 2018, n. 2311, ha ribadito che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso soglia usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse corrispettivo stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula. La Suprema Corte ha pertanto stabilito che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere della buona fede nell’esecuzione del contratto.