Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Contratti cd. “mono-firma”: è sufficiente la sottoscrizione dell’investitore

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 gennaio 2018, n. 898, resa a Sezioni Unite, è intervenuta sulla vexata quaestio dei contratti cd. “mono-firma”, stabilendo che – in linea con la direttiva europea Mifid 2 per la trasparenza sui mercati finanziari – è sufficiente la sottoscrizione dell’investitore sul contratto quadro per integrare il requisito della forma scritta come richiesto dal T.U.F. In particolare, non occorre anche la firma apposta dal delegato dell’istituto di credito, in quanto il consenso della banca risulta dal comportamento concludente; d’altronde, il cliente è l’unico soggetto che può far valere la nullità per inosservanza della forma scritta. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il vincolo imposto dal legislatore va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma: una volta che l’accordo risulta provato ed è stata consegnata all’investitore la copia del contratto quadro, non si può sostenere che serva la firma del delegato della banca ai fini della validità del contratto stesso.