Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Trasferimento di denaro contante

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 gennaio 2018, n. 248, ha affermato che in ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1, l. 197/1991, nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di 90 giorni per la notifica della medesima decorre, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, l. 689/1981, dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, in quanto occorre considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare in maniera adeguata gli elementi acquisiti. Il diritto dell’amministrazione a riscuotere le somme dovute per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, l. 197/1991 si prescrive, ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione medesima. Tuttavia, il termine può essere interrotto dalla contestazione dell’addebito, che ha valenza come messa in mora dell’intimato.