Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Il differenziale tra attivo e passivo fallimentare nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, con Sentenza del 5 settembre 2017, ha stabilito – nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare – che il criterio utilizzato per la quantificazione del danno, fissato nella differenza tra il passivo accertato e l’attivo (liquidato in sede fallimentare), può essere utilizzato solo come parametro per una liquidazione in via equitativa e non come danno risarcibile dall’amministratore. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l’onere della prova – relativa ad uno specifico inadempimento del soggetto convenuto – grava sull’attore, sempreché l’inadempimento medesimo sia caratterizzato da (almeno) astratta efficacia causale rispetto al danno.