Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale non occorre che vi sia l’esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l’azione distrattiva e il fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 luglio 2017, n. 56315, si è nuovamente espressa in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha affermato che non occorre la sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra il comportamento distrattivo dell’imprenditore ed il successivo fallimento della società. Nel caso di specie, l’amministratore unico di una società per azioni era stato condannato dalla Corte di Appello per aver commesso i reati di cui agli artt. 216 e 217 l.f. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall’amministratore unico avverso la sentenza della corte territoriale e ha ribadito che l’imputato può essere condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche nel caso in cui non vi sia un nesso causale tra i comportamenti dell’amministratore in parola ed il successivo fallimento della società, nonostante la tesi difensiva si basasse sull’assunto che l’amministratore non avesse previsto che il proprio operato potesse cagionare l’aggravamento del dissesto.