Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Nella s.a.s. il singolo socio non è legittimato all’azione di responsabilità

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con la Sentenza del 13 novembre 2017, n. 11387, ha affrontato importanti aspetti relativi alla disciplina processuale e sostanziale concernente le società di persone e, in particolare, la società in accomandita semplice. Nella specie, il socio accomandante adiva il Tribunale, agendo contro l’altro socio accomandante e contro l’accomandatario, chiedendo: i) la conferma della revoca dell’accomandatario stesso, ii) lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale con la relativa nomina di un liquidatore giudiziale e, ancora, iii) il risarcimento dei danni provocati alla società dall’accomandatario. Il Tribunale ha riconosciuto la propria competenza ad accertare l’intervenuto scioglimento di una società di persone per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge (che, nel caso di specie, è stata ravvisata nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale). Per quanto concerne invece la nomina del liquidatore, è stato precisato che la competenza funzionale ed esclusiva è del Presidente del Tribunale. Infine, relativamente all’azione sociale di responsabilità, il giudice adito ha affermato che unica legittimata attiva ad esperirla, nelle società di persone, è la società e non anche il singolo socio, sulla base di quanto disposto dall’art. 2260, comma 2, c.c.