Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - Conversione del mutuo fondiario in finanziamento ordinario ipotecario e ammissione al passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 gennaio 2018, n. 6586, depositata il 16 marzo del 2018, ha affermato che, sebbene un mutuo fondiario sia dichiarato nullo per aver superato i limiti di finanziabilità, non necessariamente il credito deve essere ammesso al chirografo. Nel caso di specie, una banca – che aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata – è stata ammessa in via chirografaria e, pertanto, ha presentato ricorso per opposizione. Tuttavia, il suddetto ricorso è stato respinto dal tribunale di secondo grado sulla base del fatto che il mutuo fondiario non rispettava il limite massimo di finanziabilità, pari all’80% del valore dei beni ipotecati, come disciplinato dall’art. 38 del T.U.B. La Corte di Cassazione, infine, ha accolto il ricorso della banca e ha, in particolare, affermato che il giudice deve esaminare la domanda di conversione del mutuo da fondiario ad ordinario con prelazione ipotecaria presentata dalla banca, eventualmente in sede di opposizione allo stato passivo, verificare l’intento pratico che è stato perseguito e, se sussistono i presupposti, riconoscere la prelazione ipotecaria.