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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 1179, depositata il 18 gennaio 2018, ha affermato che, ai sensi dell’art. 96, comma 4, l.f., il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere emesso dal giudice delegato solo al termine dell’esame di tutte le domande presentate tempestivamente. Pertanto, il termine per la presentazione, ai sensi dell’art. 101, comma 1, l.f., delle domande tardive può decorrere unicamente da tale momento, con conseguente inefficacia – ai fini della scadenza del termine in parola – dei decreti erroneamente pronunciati relativamente solo ad una parte dei crediti e ancor prima di aver esaurito l’esame di tutte le domande di ammissione al passivo.