Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - L’ipoteca a garanzia di un mutuo acceso ai fini dell’estinzione di debiti pregressi del fallito è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1 e 2, l.f.,

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 novembre 2017, n. 4513, depositata il 26 febbraio 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di revocabilità del mutuo fondiario e ha affermato che, ai sensi dell’art. 67, comma 1 e 2, l.f., è revocabile l’ipoteca concessa a garanzia di un mutuo, il cui fine sia quello di estinguere i debiti del fallito sorti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, la banca era stata ammessa al passivo fallimentare di una società per azioni in via chirografaria; pertanto presentava ricorso per opposizione. Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso sulla base del fatto che era stato provato l’utilizzo dell’ipoteca a garanzia del mutuo come mezzo anormale ai fini dell’estinzione dei debiti pregressi della società fallita e pertanto tale ipoteca risultava revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1 e 2, l.f. Avverso tale sentenza, la banca ha presentato ricorso in Cassazione, la quale ha ribadito la revocabilità dell’ipoteca, tanto più che la banca non aveva assolto l’onere di dimostrare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della s.p.a.