Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - L’assegno circolare emesso successivamente alla dichiarazione di fallimento è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 44 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 2821, depositata il 6 febbraio 2018, ha affermato che l’assegno circolare emesso dalla banca su richiesta del fallito in favore di un creditore – in seguito alla dichiarazione di fallimento – è inefficace ai sensi dell’art. 44 l.f. Nel caso di specie, una società in nome collettivo otteneva l’emissione di un assegno circolare, la cui finalità era quella di estinguere un debito sorto nei confronti di un proprio creditore. Stante il fatto che l’assegno era stato emesso successivamente alla dichiarazione di fallimento, il Tribunale – su istanza del curatore – ne dichiarava l’inefficacia e il creditore presentava ricorso in appello e successivamente in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello, confermando l’inefficacia dell’assegno circolare, in quanto dichiarata su istanza del curatore; in caso contrario, ovvero qualora il curatore non avesse provveduto a richiederne l’inefficacia, la banca sarebbe stata tenuta per legge a provvedere al pagamento dell’assegno emesso.