Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che l’art. 1, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica alle azioni di responsabilità extracontrattuale intraprese contro i membri di un comitato dei creditori, i quali non abbiano agito nell’interesse dei creditori.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Giustizia, con Sentenza del 20 dicembre 2017, relativa alla causa C-649/16, è stata chiamata ad esprimersi – a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Suprema Corte austriaca – in merito all’interpretazione dell’art. 1, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Nel caso di specie, una società di diritto slovacco era stata posta in amministrazione controllata ed era stato costituito il comitato dei creditori, composto da tre banche. La società posta in amministrazione controllata provvedeva a presentare l’apposito piano di risanamento al fine di ottemperare alla legge in materia di procedure di insolvenza; tuttavia, tale piano veniva respinto da parte del comitato dei creditori senza che venissero fornite adeguate motivazioni al riguardo. Nei confronti dei membri del comitato, dunque, veniva richiesto al Tribunale del distretto di Krems – in Austria – di intraprendere un’azione di responsabilità per non aver agito nell’interesse dei creditori; tuttavia, tale richiesta non veniva accolta dal tribunale adito in quanto, a dire dello stesso, la competenza spettava al tribunale che aveva aperto la procedura di insolvenza. La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha affermato che il Tribunale del distretto di Krems è competente a decidere, in quanto l’ambito di applicazione dell’art. 1, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, è relativo ad un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori, diretta ad accertare la loro responsabilità per violazione dell’obbligo di agire nell’interesse comune di tutti i creditori.