Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - La revocatoria di un atto può essere dichiarata solo a favore del curatore del debitore alienante dichiarato in seguito fallito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 aprile 2018, n. 16896, depositata in data 27 giugno 2018, nell’ambito di un giudizio promosso per accertare la simulazione o la dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., ha chiarito che se il debitore alienante fallisce in pendenza di giudizio, il provvedimento di revocatoria dell’atto è dichiarato a favore del curatore – che si è in seguito costituito nel giudizio – e non del debitore. Nell’ordinanza in esame la Suprema Corte precisa che l’accertamento della natura fraudolenta della vendita di un immobile da parte di una società immobiliare, poi fallita, non può che essere fatta valere dal fallimento della società debitrice.