Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - La durata di una procedura fallimentare deve essere calcolata a partire dalla data in cui il credito č stato ammesso al passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 21200, depositata il 27 agosto 2018, ha affermato che la data da prendere a riferimento per il calcolo della durata di una procedura fallimentare – al fine di richiedere il risarcimento danni – è la data di ammissione del credito allo stato passivo fallimentare. Nel caso di specie, diversi creditori di una società per azioni lamentavano l’eccessiva durata – oltre ogni ragionevole causa – della procedura fallimentare e, pertanto, presentavano apposita istanza per l’ottenimento di una equa riparazione del danno subìto, richiesta che veniva accolta dalla Corte d’Appello, in quanto – a dire di quest’ultima – la durata del fallimento era stata di 16 anni e, dunque, eccessiva. La Suprema Corte ha, al contrario, affermato che, al fine del calcolo della durata di una procedura fallimentare, non rileva la data in cui il creditore ha presentato la domanda di ammissione al passivo, bensì la data in cui il credito è stato ammesso al passivo, poiché solamente dall’esecutività dello stato passivo i creditori sono riconosciuti come concorsuali.