Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - L’operato del curatore fallimentare deve essere espletato nel rispetto dei principi di diligenza e speditezza

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 24 maggio 2018, n. 11489, pubblicata il 6 giugno 2018, è stato chiamato ad esprimersi in merito all’approvazione del rendiconto finale redatto dal curatore ed ha sottolineato che le attività poste in atto da quest’ultimo devono essere espletate nel rispetto dei principi di diligenza e di speditezza. Nel caso di specie, il curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata provvedeva a depositare il rendiconto finale della gestione quattro anni dopo la dichiarazione di fallimento. Avverso tale rendiconto, venivano presentate osservazioni da parte dei creditori, i quali lamentavano una condotta negligente e non celere da parte del curatore; in particolare, a quest’ultimo veniva contestato di non aver adempiuto alle operazioni di inventario nel più breve tempo possibile – come stabilito dall’art. 87, comma 1, l.f., –, di aver conseguentemente tardato ad effettuare le operazioni di vendita, nonché di aver sostenuto costi eccessivi per la conservazione dei beni poi venduti. Il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze dei creditori, osservando come l’attività del curatore non fosse stata espletata in maniera celere e scrupolosa, arrecando – dunque – un danno ai creditori. Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda dei creditori, non ha approvato il rendiconto finale ed ha condannato il curatore al rimborso delle spese processuali.