Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La posizione della giurisprudenza (di Gian Paolo Macagno, Consigliere presso la Corte di Appello di Torino)


L’intervento illustra la posizione della giurisprudenza in merito ai contratti derivati, avuto particolare riguardo agli aspetti giuridici dei derivati impliciti. In tale prospettiva di analisi, l’autore analizza le più recenti pronunce in materia.

The position of jurisprudence

The paper illustrates the position of jurisprudence on derivative contracts, with particular regard to the legal nature of implicit derivatives. In this perspective of analysis, the author analyses the most recent case law on the subject.

Keywords: derivative contracts – case law – implicit derivatives

Vi proporrò, dopo una breve introduzione, una carrellata di giurisprudenza che tornerà utile al fine di identificare quelli che sono gli effetti concreti delle tesi, delle teorie, delle posizioni che sono state illustrate approfonditamente sino ad ora. Comincerei con la prima diapositiva che riguarda la definizione di derivati che viene fornita nel “bugiardino” che troviamo sul sito della CONSOB: dovrebbe essere nelle intenzioni dell’Autorità una traduzione, ad uso e consumo dei pratici, di quelle che sono le discipline normative, nonché le prassi, ove vengono riassunti i principi normativi e la catalogazione rilevata dalla prassi in materia di derivati. La definizione è quella che è già stata offerta, ossia un prodotto che possiede un valore che deriva da qualcos’altro. Quel qualcos’altro è il sottostante e può essere, come è già stato ampiamente evidenziato, qualcosa che riguarda un’attività di natura finanziaria, può riguardare il prezzo di una merce, ma può anche riguardare, come abbiamo visto, il clima e qualsiasi altro evento che sia misurabile oggettivamente e che sia esterno allo strumento finanziario derivato. Quali sono le finalità dello strumento derivato? Anche queste le abbiamo esaminate nel dibattito precedente: finalità di copertura, finalità speculativa, anche una finalità di arbitraggio direi, per completezza. Possiamo passare alla dispositiva successiva. Le tipologie di derivati sono state anch’esse indicate, i miei richiami vogliono costituire una sorta di “imbuto” che ci servirà per selezionare tra questi prodotti, e quindi tra le varie fattispecie esaminate, quelle che sono più interessanti dal punto di vista della ricognizione giurisprudenziale. La prima tipologia è quella dei contratti a termine, che forse sono i derivati di più facile e intuitiva comprensione, definiti come gli accordi per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante, che può essere un titolo, oppure una merce a seconda del mercato sul quale si investa, ad un determinato prezzo e ad una determinata data. Chiaramente qui il rischio, la scommessa riguardano l’andamento del prezzo, che potrà premiare il venditore a termine a seconda della situazione. Un altro modello di derivato, che è interessante perché, come è già stato anticipato, può essere evocato in alcune fattispecie di strumenti finanziari sospettati di essere derivati impliciti, è l’opzione. L’opzione ha ad oggetto il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare una data quantità di un bene ad un prezzo prefissato, entro una certa data ovvero ad una certa data. Anche qui il bene sottostante può essere un’attività finanziaria, una merce, un evento di varia natura. [continua..]

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