Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La classificazione dei derivati e la loro iscrizione in bilancio (di Gabriele Racugno, Professore di Diritto Commerciale presso l’Università di Cagliari – Avvocato)


L’intervento si pone l’obiettivo di classificare i contratti derivati sotto il profilo della funzione di copertura e speculativa. A partire da tale classificazione, l’autore analizza la rappresentazione in bilancio di tali contratti, avuto particolare riguardo ai derivati con funzione speculativa. In tale ambito, egli analizza i concetti di mark to market e fair value.

The classification of derivatives and their recognition in the financial statements

The intervention aims to classify derivative contracts in terms of their hedging and speculative function. Starting from this classification, the author analyzes the representation in the financial statements of these contracts, with particular regard to derivatives with a speculative function. Within this context, he analyzes the concepts of mark to market and fair value.

Keywords: derivatives – hedging – speculative

1. La classificazione dei derivati è stata già affrontata soprattutto da Maurizio Irrera. Un profilo va ancora approfondito. Nella classificazione dei derivati ritengo sia necessario, soprattutto in relazione al discorso che andrò a svolgere in merito alla rappresentazione in bilancio, distinguere tra derivati aventi una funzione di copertura e derivati speculativi. I derivati aventi una funzione di copertura sono stati ampiamente illustrati, e quindi potrei soltanto ricordare la tripartizione classica, secondo cui abbiamo swap di valuta, swap di interessi e swap su indici azionari. L’aspetto più significativo che interessa in relazione al mio discorso concerne i derivati speculativi. Sono infatti note nel mercato operazioni che hanno semplicemente finalità speculative: il soggetto che conclude il contratto derivato non si trova in una preesistente situazione di indebitamento a tasso variabile (da cui deriva il rischio), ma acquista lo strumento finanziario al fine (auspicato) di speculare sul possibile andamento vantaggioso degli indici sottostanti e realizzare un lucro. Irrera ha opportunamente richiamato l’art. 1322 c.c. sulla meritevolezza del contratto, ed effettivamente la giurisprudenza, talvolta, ha ritenuto che questi derivati, aventi finalità meramente speculative, non siano meritevoli di tutela.   2. Vediamo, quindi, come ha chiarito la Presidente dott.ssa Silva, le tematiche più aziendalistiche che mi sono state assegnate. Devo subito precisare che nell’anno 2015 c’è stata una rivoluzione in tema di rappresentazione in bilancio dei derivati. Per capirci fino al 2015, cioè con il cosiddetto “decreto bilanci”, entrato in vigore il 1° gennaio del 2016, i derivati venivano rilevati soltanto nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, mentre nelle tavole contabili, situazione patrimoniale e conto economico, non c’era cenno dei derivati; non solo, ma i derivati erano presentati in maniera subdola al punto che addirittura, data la tecnica di rinegoziazione che li caratterizzava – nel senso che alla loro scadenza, attraverso il riconoscimento di un up front veniva ricostituita la provvista – il cliente non realizzava neppure di aver effettuato una perdita. Tutto questo non emergeva nel conto economico e tanto meno in quel documento che sarebbe entrato nel codice civile solo con la riforma del 2015: il rendiconto finanziario. In buona sostanza rimanevano occulte le operazioni negative legate alla nascita e all’evoluzione del derivato.   3. Con la riforma, i derivati vengono iscritti innanzi tutto nello stato patrimoniale, con due possibilità: iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie o iscrizione nel circolante. Qui riemerge la distinzione tra derivati di copertura e derivati speculativi. I derivati speculativi si trovano in una situazione “altalenante”, per [continua..]

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