Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le vendite degli immobili nelle procedure concorsuali (di Cecilia Marino, Giudice delegato presso il Tribunale di Torino)


Rapporto tra norme dell’esecuzione e norme fallimentari. Tradizionalmente si è sempre ritenuto che l’esecuzione fosse un genus di cui il fallimento era una species. Quindi le norme dei fallimenti erano considerate norme speciali, proprio perché esprimevano le caratteristiche peculiari della procedura concorsuale, e per questo prevalevano sulle norme delle esecuzioni. Oggi siamo di fronte ad un fenomeno diverso in cui il legislatore interviene (ed è intervenuto) più volte a modificare le norme esecutive dettando però delle norme di applicazione generale, norme fondanti di un nuovo sistema. E allora forse oggi diventa difficile continuare a applicare norme del fallimento (quali quelle che prevedono la possibilità di rilancio dopo l’aggiudi­ca­zione) quando il legislatore ha dettato in via generale il principio che il rilancio non deve esserci perché dannoso. La questione è aperta e pone immediati problemi pratici. Principi fondamentali Ai sensi dell’art. 107 l.f l’attività di liquidazione dell’attivo fallimentare è disciplinata secondo un sistema binario, oscillante tra “procedure competitive” previste dal comma 1 – che la letteratura specialistica etichetta come “privatistiche” – e quelle che, per differenza, sono definite come “procedure pubblicistiche”, previste dal codice di rito previste dal comma 2. In realtà queste definizioni non sono corrette. Tutte le vendite sono competitive e rispondono a finalità pubblicistiche. Più corretto dire “vendite gestite dal Curatore” e “vendite gestite dal giudice delegato”. Oggi è chiara l’indicazione del legislatore di considerare le vendite esecutive sempre di più un unicum, indipendentemente dall’organo che le gestisce, ge, g.d. o curatore. Il sistema si è formato in questo modo: Esso è stato dapprima oggetto di un intervento riformatore ad opera del d.l. 5/2006 di impostazione marcatamente liberista, che ha introdotto per tutte le vendite, mobiliari ed immobiliari, senza apparentemente effettuare alcuna eccezione, il modello procedimentale delle c.d. “vendite competitive”. Il legislatore del decreto correttivo del 2007 ha viceversa previsto che, alternativamente al sistema appena delineato, le “vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedure civile in quanto compatibili”. Nel medesimo periodo, e poi successivamente anche il sistema delle esecuzioni individuali è stato più volte riformato al fine di garantire una sua maggiore celerità ed efficienza. Il punto di maggior difformità oggi tra il sistema delle esecuzioni immobiliari e il fallimento è dato dal fatto [continua..]

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