Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Responsabilità del curatore ex art. 2043 c.c. per danni al fallito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: curatore - responsabilità - art. 2403 c.c.

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 dicembre 2018, n. 16589, depositata in data 20 giugno 2019, ha affermato che la natura della responsabilità del curatore fallimentare per danni arrecati al fallito ha natura extracontrattuale, quindi senza alcun collegamento con il rendiconto finale della procedura, con applicazione dell’art. 2043 c.c. La Suprema Corte chiarisce che il curatore deve agire nell’interesse sia dei creditori sia del debitore fallito, in quanto dal suo corretto operato – con efficiente liquidazione del patrimonio fallimentare – deriva una diminuzione dei debiti residui della società, con maggiore possibilità di poter godere di un patrimonio residuo, e che si applica la disciplina generale della responsabilità aquiliana, in quanto dai fatti illeciti derivano danni ai beni del fallito estranei alla procedura fallimentare.