Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - L’elemento soggettivo richiesto dal reato di cui agli artt. 224 e 217, n. 4), L.F.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 2018 (ud. 29 maggio 2018), n. 53182, si sofferma sull’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 224 L.F., rubricata “fatti di bancarotta semplice”. La norma rinvia all’art. 217 L.F. che punisce chi abbia aggravato il dissesto dell’impresa, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa. La sentenza sottolinea come l’elemento soggettivo della colpa grave debba permeare non solo gli ‘altri fatti’ che hanno condotto o hanno aggravato il dissesto dell’ente, ma anche la mancata dichiarazione di fallimento, unica condotta tipizzata dal legislatore.