Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - La nozione di “cantiere temporaneo o mobile” e di luogo di lavoro ai fini dell’operatività del d.lgs. n. 81/2008.

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Con sentenza n. 44654 del 24 novembre 2022 (ud. 22 settembre 2022), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, in relazione ad un caso di caduta dall’alto occorso durante le operazioni preliminari aventi a oggetto la fattibilità di sostituzione del solaio di un capannone, ha ritenuto priva di pregio la prospettazione difensiva in ordine all’invocata insussistenza di un “cantiere temporaneo o mobile”, rilevante ai fini della operatività delle norme contenute nel d.lgs. n. 81/2008, invocata dalla difesa sulla base della circostanza che, al momento dell’infortunio, ancora non avessero avuto concretamente inizio i lavori di rifacimento del tetto. Nell’occasione, la Corte ha, infatti, ricordato che nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa, finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività. Sulla base di queste premesse, è stata confermata l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale, il giorno dell’infortunio, in quel luogo, si era svolta attività edilizia implicante lavoro in quota, pur se preliminare alla sostituzione del tetto del capannone.