Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Occultamento delle scritture contabili e rinvenimento della fattura presso l’emittente secondo la Corte di Cassazione

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 41622 del 4 novembre 2022, è intervenuta nuovamente sulla prova del reato di occultamento delle scritture contabili, nella particolare fattispecie in cui si rinvengano le fatture di un fornitore presso l’emittente stesso (ma non presso il destinatario). In particolare, secondo la Corte, posta la necessità di distinguere l’ipotesi (penalmente irrilevante) della omessa tenuta o istituzione delle scritture contabili, da quella prevista dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000 e concernente distruzione o dell’occultamento delle scritture, non può condividersi l’orientamento della Corte d’Appello, la quale ai fini della prova ha conferito rilievo decisivo al rinvenimento di una copia delle fatture presso la società emittente, richiamando un precedente giurisprudenziale che in realtà si riferisce all’ipotesi opposta, ovvero quella del rinvenimento delle fatture presso il destinatario (circostanza che potrebbe far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente dipenda dalla sua distruzione o dal suo occultamento da parte di quest’ultimo). Secondo la Corte, “si ritiene peraltro, in assenza di altri apprezzabili elementi indicativi della ricezione delle fatture […] (oltre che, più in generale, della effettiva tenuta delle scritture contabili da parte della società), che alla presenza delle fatture presso l’emittente non possa attribuirsi la medesima dirimente rilevanza, quanto alla prova dell’avvenuta effettiva consegna al destinatario e alla conseguente possibilità di ricondurre il mancato rinvenimento ad una condotta di distruzione o di occultamento prevista e punita dall’art. 10”.