Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il curatore, in qualità di parte interessata, è legittimato a chiedere l’ammissione del fallimento al gratuito patrocinio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 settembre 2018, n. 29747, depositata il 19 novembre 2018, ha chiarito che, nel caso di processo di cui sia parte il fallimento, il soggetto legittimato a chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il curatore, nella sua qualità di parte interessata. Nel caso di specie, l’ammissione al gratuito patrocinio veniva richiesta direttamente dal legale del fallimento, a seguito del provvedimento del giudice delegato con il quale veniva liquidata solamente una parte del compenso maturato dal professionista, mentre la liquidazione della restante parte veniva rimandata al momento in cui il fallimento avrebbe avuto i fondi sufficienti per effettuare il pagamento. La legittimazione alla richiesta del gratuito patrocinio da parte del fallimento, in caso di insufficienza di fondi accertata dal giudice, è stabilita dall’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002; tuttavia tale articolo non indica a chi spetti l’onere di presentare l’apposita istanza. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha pertanto precisato che – ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 – il legale del fallimento non si qualifica quale soggetto interessato a godere direttamente del gratuito patrocinio a carico dell’Erario, come diversamente si qualifica il curatore.