Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - I presupposti per configurabilità del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all’art. 437 c.p.

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Con sentenza n. 39091 del 17 ottobre 2022 (ud. 15 aprile 2022), la Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha statuito che ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 c.p., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo. Secondo la pronuncia in parola, tale indirizzo, che assegna centrale rilevanza al carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, deve essere preferito a quello, che pure ha trovato eco, ancora in tempi non remoti, presso la Corte di Cassazione, che riconosce penale rilevanza anche alle condotte che, attraverso la violazione della normativa prevenzionale, abbiano messo a repentaglio l’incolumità di un singolo lavoratore (Cass. pen., sez. IV, Sez. 4, n. 57673 del 24 novembre 2017; Cass. pen., Sez. 1, n. 12464 del 21 febbraio 2007). Tanto, in ragione della dichiarata finalità cautelare e della collocazione sistematica della disposizione, la cui interpretazione deve essere parametrata all’astratta attitudine della condotta illecita a provocare l’esposizione a pericolo della pubblica incolumità e ad amplificare, per tale via, il rischio, non più circoscritto ad uno o più soggetti e diretto, invero, nei confronti di un’intera, ancorché, se del caso, numericamente contenuta, comunità di lavoratori. L’indagine demandata all’ermeneuta deve essere, dunque, svolta sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale - in chiave, essenzialmente, di sua attitudine ad attingere tutti coloro che, a diverso titolo, vengano a contatto con quell’ambiente lavorativo - piuttosto che su quello della individuazione della platea dei soggetti materialmente coinvolti. (Sulla scorta di tali argomentazione, nel noto caso del c.d. “disastro della Funivia del Mottarone”, la Suprema Corte, chiamata a giudicare della legittimità dell’Ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, ha disatteso le argomentazioni difensive tese ad escludere la configurabilità del delitto di cui all’art. 437 c.p. sulla ritenuta destinazione della cautela omessa a preservare l’integrità fisica degli utenti del servizio e non anche dei lavoratori addetti; la Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, fosse univocamente emerso che la cabina veniva regolarmente utilizzata, oltre che da turisti e viaggiatori, dai dipendenti - per i giri di prova, le verifiche di funzionalità, gli spostamenti dall’una all’altra postazione - e delle ditte incaricate della manutenzione, onde era senz’altro apprezzarsi la sussistenza del carattere di diffusività del pericolo creato mediante l’omissione delle cautele prescritte, dalla quale era scaturito, sul piano causale, il disastro).