Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Infortunio causato dalla condotta colposa del lavoratore

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 40589 del 27 ottobre 2022 (ud. 5 ottobre 2022), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, pur essendo passati a seguito dell’introduzione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e poi, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dal principio «dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. Nell’occasione, la Corte ha, infatti, riaffermato che, all’interno dell’area di rischio considerata, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.