Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Il danno patrimoniale dell’imposta evasa non coincide con il tributo non versato

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite attraverso la sentenza numero 29862 del 12/10/2022, in riferimento a un’articolata fattispecie posta in essere da due soggetti che avevano evaso il pagamento di dazi sull’importazione, beneficiando di esenzioni e riduzioni non dovute. Secondo la Suprema Corte l’inadempimento nel pagamento delle imposte discende, da un lato, il diritto del creditore di esigere coattivamente il proprio credito mediante l’azione di adempimento, dall’altro, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (secondo il disposto dell’art. 1224 c.c.) e non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) derivanti dall’inadempimento. In tutti i casi in cui l’amministrazione non ha perduto il diritto di agire esecutivamente nei confronti del debitore, e questi abbia un patrimonio capiente, il danno causato dal reato non può ravvisarsi nell’importo del tributo evaso. Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione esclude che il “maggior danno” possa identificarsi nel “turbamento dell’attività amministrativa” conseguito all’attività di accertamento dell’evasione, come sostenuto dai danneggiati: detta attività, infatti, è una delle funzioni per le quali gli uffici dell’Amministrazione finanziaria sono costituiti e finanziati, e non può ritenersi “danno” lo svolgimento proprio di quell’attività per la quale una struttura è costituita. La sentenza esamina, poi, l’ipotesi in cui il reato tributario sia stato commesso da, o con il concorso di, persona diversa dal contribuente e l’Erario abbia perso la possibilità di riscuotere il proprio credito: in questo caso, il “danno da lesione del credito” arrecato dal terzo comprende l’imposta non più esigibile dall’Amministrazione finanziaria, purché l’Erario dimostri la titolarità del credito, la perdita di questo per fatto del terzo e il nesso di causa tra condotta ed evento. Se, inoltre, la perdita della possibilità di esigere il credito dal contribuente discende da negligenza dell’amministrazione (che, ad esempio, ne ha trascurato la riscossione o è incorsa colpevolmente in prescrizione o decadenze), tali condotte potranno essere valutate come concause del danno ex art. 1227 c.c., la cui dimostrazione spetta al terzo.