argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 23 settembre 2022, n. 7344, ha stabilito che il mark to market non costituisce l’oggetto del contratto di i.r.s., in quanto l’oggetto del contratto derivato è lo scambio di differenziali calcolati su un certo importo (cd. nozionale) ad una determinata scadenza, mentre il mark to market costituisce un elemento diverso e in particolare rappresenta il valore di sostituzione del derivato in un dato momento.