Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Inefficacia relativa dell’emissione di assegni circolari da parte dell’imprenditore fallito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 12 luglio 2018, n. 25558, depositata il 12 ottobre 2018, ha ribadito il contenuto dell’art. 44 l.f. e quindi l’inefficacia degli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. In particolare, il caso esaminato riguardava l’emissione di assegni circolari e la Suprema Corte ha affermato che l’inefficacia dell’atto di emissione di assegni circolari o di altri atti che comportano la circolazione di titoli di credito può essere invocata solo dal curatore fallimentare, ma si tratta di inefficacia che deve essere dichiarata a seguito di azione promossa dal curatore, poiché trattasi di inefficacia relativa, con la conseguenza che, in mancanza, la banca non può sottrarsi al pagamento al legittimo portare del titolo.