Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Responsabilità dell’amministratore di diritto per i reati commessi dall’amministratore di fatto

argomento: News del mese - Diritto Penale

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In tema di responsabilità dell’amministratore di diritto per reati commessi dall’amministratore di fatto, la Quinta Sezione della Suprema Corte, con la Sentenza n. 25952 (ud. 08 febbraio 2022, dep. 06 luglio 2022), si è così pronunciata: “posto che la responsabilità dell’amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato…va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma, nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell’amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l’amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale”. In particolare, proseguono i Giudici: “mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generica” di cui alla seconda parte dell’art. 216, comma 1, n. 2) L. Fall., per la sussistenza del dolo non occorre che l’amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l’abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico…è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al “prestanome” del programmato disegno dell’amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l’effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno”.