Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - La mera illegittimità dell’attività provvedimentale non fonda tout court il diritto alla tutela risarcitoria

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Lazio, Roma, sez. I ter, con la sentenza del 28 luglio 2022, n. 10749, ha osservato che la mera illegittimità dell’attività provvedimentale (l’illegittima esclusione da un concorso sulla base di un giudizio medico di inidoneità al servizio per carenza dei requisiti fisici, giudizio ritenuto poi erroneo con conseguente annullamento con sentenza dell’esclusione dal concorso) non costituisce presupposto sufficiente per l’attribuzione della tutela risarcitoria in quanto a tale fine è necessaria sia la prova del danno subito che la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. In particolare, la colpa della P. A. viene individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma a fronte di inescusabili gravi negligenze od omissioni, oppure di gravi errori interpretativi di norme, (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5228). Nel caso di specie, è stato osservato che non sono imputabili alla P. A. una grave negligenza o un’omissione, basandosi il provvedimento di esclusione su di un giudizio tecnico che aveva riscontrato un presupposto che vincolava la P. A. all’esclusione della candidata per inidoneità, circostanza che, peraltro, non era stata contestata.