Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Libertà di scelta del rimedio per i soci in caso di azzeramento del capitale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 9166/2022, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti per ciò che riguarda l’impugnazione di delibere di approvazione di bilanci d’esercizio e di relazioni sulle situazioni patrimoniali realizzate in caso di perdite rilevanti. In primo luogo, il Tribunale di Milano ha evidenziato come, in caso di violazione delle norme riguardanti la redazione dei documenti contabili, non soltanto le controversie riguardanti l’impugnazione di delibere di approvazione dei bilanci ma anche quelle sulle relazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c., non possono essere compromettibili in arbitri. Tale conclusione – come stabilito anche dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 14665/2019 – deriva dalla funzione delle relazioni in esame, le quali devono essere considerate veri e propri bilanci straordinari da redigersi secondo i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio. Inoltre – come sottolineato dalla Corte di Cassazione nelle Sentenza n. 26779/2019 e 21889/2013 – viene conservata la legittimazione a esperire l’azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare ex art. 2447 c.c. da parte del soggetto che abbia perso la qualifica di socio a causa della mancata sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale, poiché in caso contrario vi sarebbe un contrasto con l’art. 24, comma 1 Cost. In aggiunta a quanto descritto, il Tribunale di Milano ha stabilito come non possa essere in discordia con gli OIC l’integrale svalutazione delle immobilizzazioni a causa di tensioni finanziarie palesi in grado di tradursi nella paralisi dell’attività aziendale: l’OIC 11, infatti, prescrive la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale fino all’accertamento di una causa di scioglimento, ma allo stesso tempo la valutazione delle voci deve essere effettuata tenendo in considerazione il «limitato orizzonte temporale residuo» nel caso in cui non vi siano valide alternative alla cessazione dell’attività. Proprio quest’ultima fattispecie interessa il caso in esame: gli amministratori provvedevano alla svalutazione integrale delle immobilizzazioni, azzerando il capitale sociale e stabilendo un aumento di capitale ex art. 2447 c.c. Il Tribunale di Milano ha sottolineato come tale soluzione non possa essere qualificata come abusiva non essendoci alternative oggettivamente percorribili in grado di risolvere la situazione.